F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 13/9/04 APPELLO DELL’U.S. GRICIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4, 6 COMMA 3, 9 COMMA 3 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004) APPELLO DELL’U.S. E. ZUPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4, 6 COMMA 3, 9 COMMA 3 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004) APPELLO DEL SIG. MELESE SILVIO – PRESIDENTE U.S. E. ZUPO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1, 2 E 6 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004) APPELLO DEL SIG. AQUILANTE ANDREA – PRESIDENTE U.S. GRICIGNANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1, 2 E 6 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 13/9/04 APPELLO DELL’U.S. GRICIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4, 6 COMMA 3, 9 COMMA 3 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004) APPELLO DELL’U.S. E. ZUPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4, 6 COMMA 3, 9 COMMA 3 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004) APPELLO DEL SIG. MELESE SILVIO - PRESIDENTE U.S. E. ZUPO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1, 2 E 6 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004) APPELLO DEL SIG. AQUILANTE ANDREA - PRESIDENTE U.S. GRICIGNANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1, 2 E 6 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004) A seguito della denuncia sporta dal Presidente della società Real Aversa riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dalla società U.S.E. Zupo nel corso della gara disputata in data 17.3.2004 con il Gricignano, esperiti gli opportuni accertamenti istruttori da parte dell’Ufficio Indagini, in data 21 luglio 2004 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania: 1) i Sigg.ri Silvio Melese e Severino Zanfagna, rispettivamente Presidente e Dirigente accompagnatore della società U.S.E. Zupo, ed Andrea Aquilante, Presidente della società U.S. Gricignano Calcio, per rispondere della violazione di cui agli artt. 6, commi 1, 2 e 6, e 1, comma 1, C.G.S., per avere posto in essere atti diretti ad alterare il risultato della citata gara; 2) le società U.S.E. Zupo e U.S. Gricignano Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 4; 6, comma 3, e 9, comma 3, C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri Presidenti ed al Dirigente dell’U.S.E. Zupo. All’udienza del 5.8.2004, avanti all’adita Commissione Disciplinare, presenti i soggetti deferiti, assistiti dai rispettivi legali di fiducia, ed il sostituto Procuratore Federale, il difensore del Sig. Zanfagna eccepiva, fra l’altro, la mancata notificazione dell’atto di deferimen- to al proprio assistito, talché la Commissione Disciplinare, riconosciuta fondata l’eccezione, disponeva lo stralcio della posizione procedurale del predetto, con rinvio degli atti alla Procura Federale, per gli adempimenti conseguenti di sua competenza. Uditi i difensori delle parti ed il sostituto Procuratore Federale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 13 del 7 agosto 2004 la Commissione Disciplinare ha inflitto ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: 1) quanto a Melese Silvio, l’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi sei; 2) quanto ad Aquilante Andrea, l’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi sei; 3) quanto all’U.S.E. Zupo, la penalizzazione di punti quattro da scontare nella stagione sportiva 2004/2005; 4) quanto all’U.S. Gricignano, la penalizzazione di punti quattro da scontare nella stagione sportiva 2004/2005. Avverso tale delibera, con separati e tempestivi atti, hanno proposto appello avanti a questa Commissione tutti i soggetti sanzionati, chiedendone l’annullamento per vizi del giudizio e della procedura di deferimento, e comunque per insussistenza delle violazioni loro ascritte. In particolare, tutti gli appellanti hanno eccepito la nullità del giudizio di primo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare, per violazione del principio del contraddittorio, che sarebbe stata causata dall’illegittima decisione dell’Organo giudicante di stralciare la posizione processuale dello Zanfagna, anziché sospendere il giudizio, essendosi proceduto alla sua celebrazione pur in assenza di una parte di assoluta centralità ed importanza nella complessiva vicenda, trattandosi del principale autore della condotta incriminata, dalla quale discenderebbe la responsabilità ascritta agli altri incolpati. All’udienza del 13.9.2004 questa Commissione d’Appello ha proceduto, previia riunione degli appelli in epigrafe indicati, all’audizione in contraddittorio nei legali di fiducia delle parti, i quali hanno ribadito la suesposta eccezione di nullità del giudizio di primo grado, e del rappresentante della Procura Federale, il quale ha dedotto l’irrilevanza dello stralcio della posizione dello Zanfagna, posto che, pur in assenza dello stesso, i fatti oggetto di giudizio potevano comunque ricavarsi dagli atti del processo e dalle dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini nel corso dell’istruttoria. Dopo aver rilevato che la Procura Federale ha comunque provveduto, successivamente al giudizio avanti alla Commissione Disciplinare al separato deferimento dello Zanfagna, il rappresentante della Procura stessa si è comunque rimesso, in ordine alla suddetta eccezione di nullità, alle determinazioni della C.A.F.. Questa Commissione reputa che sotto il descritto ed assorbente profilo di nullità del giudizio di primo grado il proposto appello sia fondato e possa trovare accoglimento la relativa eccezione preliminare, non risultando quindi necessario procedere all’esame degli ulteriori motivi di gravame. Lo stralcio operato dalla Commissione Disciplinare in ordine alla posizione processuale dello Zanfagna, infatti, ha privato il giudizio di una parte necessaria al fine dell’unitaria e corretta ricostruzione degli accadimenti, dai quali scaturirebbe la pretesa responsabilità degli incolpati. Inoltre, l’unicità del fatto storico oggetto di giudizio e l’integrale dipendenza da esso di tutte le violazioni ascritte ai soggetti deferiti, ivi compreso naturalmente lo Zanfagna, consigliano ed anzi impongono che il giudizio diretto al loro accertamento sia svolto unitariamente, nel pieno contraddittorio di tutti i soggetti deferiti, pena l’irrimediabile compressione del loro diritto di difesa, per violazione del principio dell’unitarietà del contraddittorio medesimo. S’impone dunque a questa Commissione la necessità di disporre, a norma dell’art. 33, comma 5, C.G.S., l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio alla medesima Commissione Disciplinare che l’ha emessa, per un nuovo esame del merito del giudizio nel pieno ed unitario contraddittorio di tutti i soggetti deferiti. Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami come sopra proposti dall’U.S. Gricignano d’Aversa (CE), dall’U.S. E. Zupo di Teano (CE), dal Sig. Melese Silvio e dal Sig. Aquilante Andrea li accoglie, annullando l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi le relative tasse.
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