F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 13/9/04 APPELLO DELL’A.S. F.C. RIOP SANGIUSEPPE AVVERSO IL COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI DEL CAMPIONATO ECCELLENZA (IN RELAZIONE ALLA PENALIZZAZIONE DELL’U.S. SUCCIVO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO DELL’AVERSANA GENNARO) (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 13/9/04 APPELLO DELL’A.S. F.C. RIOP SANGIUSEPPE AVVERSO IL COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI DEL CAMPIONATO ECCELLENZA (IN RELAZIONE ALLA PENALIZZAZIONE DELL’U.S. SUCCIVO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO DELL’AVERSANA GENNARO) (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004) In data 23.8.2004 l’Associazione Sportiva F.C. Riop Sangiuseppe ha inoltrato a questa Commissione e, per conoscenza alla Polisportiva Succivo, l’atto datato 22.8.2004 denominato “ricorso avverso il completamento degli organici (ripescaggio) eccellenza campana” sostenendo, in sintesi, una pretesa diretta inferenza della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania nell’ambito di un procedimento disciplinare per illecito che aveva coinvolto le società Gricignano e Succivo, ed in particolare della penalizzazione di un punto in classifica comminata a quest’ultima, nei confronti dei provvedimenti assunti dal Comitato Regionale Campania per il completamento degli organici del Campionato di Eccellenza, ed in particolare in relazione al mancato “ripescaggio” della ricorrente che, retrocessa alla conclusione dell’ultimo campionato, aveva fatto richiesta di essere ugualmente iscritta al suddetto campionato. Rileva, tuttavia, questa C.A.F. che la ricorrente, apoditticamente concludendo il proprio atto con la richiesta di “ammissione della Riop Sangiuseppe al Campionato di Eccellenza”, non ha in realtà concretamente impugnato alcun provvedimento di organi di Giustizia Sportiva, né d’altro canto il provvedimento invocato dalla medesima ricorrente potrebbe in alcun caso essere assunto da questa Commissione, che è organo di Giustizia Sportiva preposto a conoscere dei reclami proposti avverso le decisioni degli organi di primo e secondo grado, mancando in assoluto nella fattispecie l’oggetto del reclamo e dovendosi pertanto procedere alla declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A. S. F.C. Riop Sangiuseppe di S. Giuseppe Vesuviano (NA) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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