F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04 APPELLO DEI SIGG.RI GENTILE FRANCESCO E STODDEN SUSANNE PER IL FIGLIO MINORE STEFANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GENTILE STEFANO IN FAVORE DELL’A.S. POSILLIPO VIRGILIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 32/D del 24.6.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04 APPELLO DEI SIGG.RI GENTILE FRANCESCO E STODDEN SUSANNE PER IL FIGLIO MINORE STEFANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GENTILE STEFANO IN FAVORE DELL’A.S. POSILLIPO VIRGILIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2001/2002 (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 32/D del 24.6.2004) La Commissione Tesseramenti, chiamata dalla Commissione Vertenze Economiche a pronunciarsi, ex art. 43.4 lett. b) del Codice Giustizia Sportiva, in ordine alla validità del tesseramento del calciatore Gentile Stefano, nato il 9.3.1988, in favore della Società Pro Calcio Posillipo, per la stagione sportiva 2001/2002, dichiarava valido e produttivo di effetti tale tesseramento (Com. Uff. n. 32/D del 24.6.2004). Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale Gentile Francesco e Stodden Susanne, genitori esercenti la potestà parentale del proprio figlio Stefano, sostenendo l’illegittimità della pronuncia della Commissione Tesseramenti, la quale, fra l’altro, aveva completamente disatteso le conclusioni cui era pervenuto il Collaboratore dell’Ufficio In- dagini (incaricato), che aveva appurato in modo chiaro ed inequivocabile che le firme apposte sul cartellino del calciatore di cui trattasi erano apocrife e che quindi il documento in esame doveva ritenersi nullo e privo di effetti. Rilevava poi la violazione del principio del contraddittorio, da parte della Commissione Tesseramenti, avendo questa, dopo aver ritenuto indispensabile l’audizione del calciatore Gentile Stefano e dei genitori, deliberato senza escuterli, malgrado fossero stati addotti validi e giustificati motivi. Chiedevano pertanto l’annullamento della impugnata delibera. L’appello è fondato e va accolto. Risulta pacificamente dagli atti, dalla esauriente relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, nonché “ictu oculi”, come il cartellino di tesseramento del calciatore Gentile Stefano per la Soc. Pro Calcio Posillipo sia irregolare, essendo apocrife le firme di entrambi i genitori del Gentile Stefano, così come apocrifa quella vergata dal Presidente della Soc. Pro Calcio Posillipo. Ciò comporta conseguentemente la nullità del tesseramento in oggetto, e quindi la sua invalidità, con ciò superandosi la rilevata violazione del contraddittorio. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dai Sigg.ri Gentile Francesco e Stodden Susanne per il figlio minore Stefano, annulla l’impugnata delibera, dichiarando nullo il tesseramento 2001/2002 del calciatore Gentile Stefano in favore dell’A.S. Posillipo Virgilio. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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