F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04 APPELLO DEL CALCIATORE BALOCCO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 2 del 15.7.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04
APPELLO DEL CALCIATORE BALOCCO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 20.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 2 del 15.7.2004)
Il calciatore Balocco Matteo ha proposto ricorso nei termini avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana di cui al C.U. n. 2 del
15 luglio 2004 con la quale la sanzione della squalifica fino al 20.5.2006 inflitta al ricorrente
a seguito di quanto accaduto nella gara Pescaiola Calcio/U.S. Pian di Scò del
16.5.2004 è stata ridotta al 20.11.2005.
Rileva la C.A.F. che in questa sede non è possibile riprendere in esame il fatto come
risulta accertato nel giudizio di secondo grado. Nella specie la ricorrente assume esclusivamente
motivi di merito e pertanto il ricorso, ai sensi dell’art. 33 punto 1 C.G.S., deve essere
dichiarato inammissibile.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.,
l’appello come sopra proposto dal calciatore Balocco Matteo e dispone incamerarsi la
tassa versata.
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