F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04 APPELLO DELL’A.S. ANGRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALVELINO/ ANGRI DEL 21.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04
APPELLO DELL’A.S. ANGRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALVELINO/
ANGRI DEL 21.3.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004)
Al termine della gara Casalvelino/Angri del 21.3.2004, il Dirigente assompagnatore
dell’A.S. Angri consegnò al Direttore di Gara una riserva scritta, nella quale dichiarava
che il medesimo d.d.g. gli avrebbe consegnato la distinta dei calciatori partecipanti alla
gara della squadra avversaria soltanto al termine dell’incontro, benché la stessa gli fosse
stata richiesta dal capitano dell’Angri, sia prima dell’inizio della gara, sia nell’intervallo
della stessa.
A tale riserva fece seguito la proposizione, da parte dell’A.S. Angri, di un reclamo diretto
al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, nel quale la reclamante
sosteneva, per i motivi suddetti, la violazione dell’art. 61 N.O.I.F..
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 69 dell’8 aprile 2004, l’adito Giudice Sportivo ha
respinto il reclamo dell’A.S. Angri, ritenendo fonte di prova privilegiata il rapporto arbitrale,
dal quale si evince che l’arbitro, prima dell’inizio della gara, ha comunicato al capitano
dell’A.S. Angri l’intenzione di consegnargli la distinta del Casalvelino, ma lo stesso gli ha
dichiarato che avrebbe potuto farlo tranquillamente a fine gara.
Avverso tale decisione ha interposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Campania l’A.S. Angri, sostenendo che con la sottoscrizione
“per ricevuta e conferma” della succitata riserva scritta, consegnatagli a fine gara, l’arbitro
avrebbe ammesso, contrariamente a quanto riferito nel rapporto ufficiale, di non aver
consegnato la distinta al capitano dell’Angri all’inizio della gara, ma solo alle ore 17,20
(dopo il termine della stessa), nonostante le reiterate richieste del capitano stesso.
Esperiti i necessari atti di istruzione, con delibera pubblicata sul C.U. n. 76 del 29
aprile 2004, l’adita Commissione Disciplinare, attesa la contraddittorietà fra quanto dall’arbitro
affermato nel proprio rapporto e quanto risultante dalla riserva scritta consegnatagli
al termine della gara; constatata la sussistenza di un dubbio in ordine al momento
dell’apposizione, di seguito alla locuzione “per ricevuta”, dell’altra “e conferma”, secondo
l’arbitro aggiunta successivamente alla sua sottoscrizione e senza il di lui consenso, per
l’appellante apposta dal Dirigente dell’Angri alla presenza del d.d.g. e con il consenso
dello stesso; ritenuto perciò necessario accertare preventivamente la fondatezza delle circostanze
poste a fondamento del ricorso, ha deciso di rimettere copia degli atti all’Ufficio
Indagini al fine dell’accertamento della fondatezza di tutte le asserzioni sostenute dalla
società ricorrente, riservando all’esito ogni provvedimento.
Esperite le opportune indagini da parte del preposto Ufficio federale e trasmesse le
risultanza delle stesse alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania,
quest’ultima, con delibera pubblicata sul C.U. n. 13 del 7.8.2005, osservato come
le concordi deposizioni del d.d.g., dei suoi assistenti e del Commissario di campo tendessero
a confermare in maniera univoca quanto affermato dall’arbitro nel proprio rapporto,
non potendosi al contrario dare credito alla versione sostenuta dalla reclamante, né in ordine
alla presunta reiterata richiesta della distinta formulata all’arbitro dal capitano della
squadra, né in relazione alla pretesa apposizione della locuzione “e conferma” alla presenza
dell’arbitro e di altri testimoni; considerato come, per giurisprudenza costante degli
organi di Giustizia Sportiva, la mancata espressa richiesta della distinta dei calciatori avversari,
prima dell’inizio della gara, configuri un’ipotesi di rinuncia a visionare la stessa,
con la conseguenza che, in tal caso, l’omessa consegna della medesima da parte dell’arbitro
non costituisce fattore invalidante la gara, ha respinto il proposto reclamo.
Avverso tale decisione ha proposto reclamo a questa Commissione d’Appello Federale
l’A.S. Angri, chiedendo, in totale riforma della gravata delibera, l’annullamento della
gara de qua ed il conseguente ordine di ripetizione della stessa.
Rileva l’appellante che l’Ufficio Indagini non avrebbe terminato i lavori prima dell’inizio
della stagione sportiva successiva, come previsto dall’art. 27, comma 8, C.G.S., dolendosi,
inoltre, della mancata sostituzione del rappresentante dell’Ufficio Indagini incaricato
delle attività istruttorie, come richiesto dalla stessa reclamante, per una pretesa “incompatibilità
territoriale”, essendo lo stesso originario di un paese prossimo a Casalvelino,
e concludendo sul punto con la richiesta di declaratoria di nullità delle indagini svolte;
nel merito, insiste nella ricostruzione dei fatti da essa già operata avanti alla Commissione
Disciplinare, delineando una colposa omissione del d.d.g. nella consegna della distinta
al capitano della squadra, nonostante le sollecitazioni di questi, ed una successiva
ammissione di tale mancanza da parte dello stesso d.d.g., che avrebbe acconsentito in
presenza di testimoni all’apposizione, in calce alla ricerva presentatagli a fine gara, dell’espressione
“e conferma” di seguito a quella “per ricevuta”, indubitabilmente vergata si
suo pugno.
Reputa l’adita Commissione che il proposto appello sia sfornito di sufficienti elementi
di fondatezza e come tale non possa trovare accoglimento.
Quanto alle eccezioni poste a fondamento della richiesta di declaratoria di nullità delle
indagini, infatti, occorre in primo luogo rilevare che, per costante giurisprudenza di questa
C.A.F., il termine previsto dall’art. 27, comma 8, C.G.S. deve intendersi riferito alle indagini
in senso stretto, cioè ai veri e propri atti di istruzione probatoria - che nella fattispecie
si sono sicuramente conclusi entro il termine della stagione sportiva - a nulla rilevando
che l’Ufficio Indagini, espletate tempestivamente le proprie attività, rassegni poi la propria
relazione successivamente allo scadere del termine suddetto. La censura sul punto svolta
dalla reclamante, quindi, non può trovare accoglimento.
Neppure l’ulteriore eccezione, relativa alla mancata sostituzione dell’incaricato dell’Ufficio
Indagini al compimento degli atti di istruzione probatoria, per una pretesa sorta di
sua incompatibilità, merita apprezzamento. Infatti, al di là del fatto che, pur non essendo
strettamente necessario, per il compimento di tutta una serie di atti di istruzione al suddetto
rappresentante dell’Ufficio indagini ne è stato affiancato altro, che in alcuni casi ha
anche sostituito il primo, vi è comunque, in generale, che ai rappresentanti del citato Ufficio
non possono di certo applicarsi, neppure in via derivata o analogica, le norme di legge
sulla ricusazione, non trattandosi di organi giudicanti, ma inquirenti. Ad ogni buon conto, a
tutto voler concedere, la circostanza rilevata dalla reclamante - cioè l’essere il rappresentante
dell’Ufficio Indagini nativo di un paese prossimo a Casalvelino - non appare di alcun
rilievo, anche tenendo conto delle suddette norme.
Nel merito, infine, il reclamo è infondato, apparendo la decisione della Commissione
Disciplinare impugnata sorretta da congrua e logica motivazione. In effetti, le deposizioni
rilasciate all’Ufficio Indagini dal d.d.g., dai suoi assistenti e dal Commissario di campo,
nella loro convergenza ed univocità, hanno sostanzialmente confermato quanto ab origine
riferito dallo stesso arbitro dell’incontro nel proprio referto, che comunque costituisce,
per costante orientamento di questa Commissione, fonte di prova privilegiata. In difetto di
un’incontestabile prova contraria, che nella fattispecie non sussiste, dunque, la dinamica
dei fatti risultante dagli atti ufficiali di gara non può essere posta in discussione, non potendosi
dare ingresso alla diversa ricostruzione operata dalla reclamante.
Il proposto gravame non può pertanto trovare accoglimento.
Pe questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Angri di
Angri (SA) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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