F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04 APPELLO DELL’A.S. ROMA VIII AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI MESI SEI DEL PRESIDENTE SIG. MIMMO ZINGARO E DELL’AMMENDA DI e 200,00 A CARICO DELLA STESSA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 108 del 5.8.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04
APPELLO DELL’A.S. ROMA VIII AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI
MESI SEI DEL PRESIDENTE SIG. MIMMO ZINGARO E DELL’AMMENDA DI e
200,00 A CARICO DELLA STESSA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 108 del 5.8.2004)
La Società A.S. Roma VIII ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione
Disciplinare del Comitato Regionale Lazio pubblicata sul C.U. n. 108 del 5 luglio
2004 con la quale al Presidente protempore Sig. Mimmo Zingaro veniva comminata la inibizione
per sei mesi.
Sostiene la reclamante che la sanzione inflitta appare sproporzionata per eccesso, in
quanto il tesseramento dei calciatori competeva al segretario della Società, a ciò delegato,
e non al Presidente. Inoltre il comportamento della Società Roma VIII era stato del tutto
regolare in quanto l’inoltro al Comitato Regionale del foglio di tesseramento del calciatore
Fortini Andrea era avvenuto in modo casuale e senza alcuna intenzione di commettere
una irregolarità.
Ritiene la C.A.F. che il ricorso non può essere accolto in quanto le dichiarazioni del
Fortini escludono l’attendibilità di quanto, solo in questa sede, sostenuto dalla Società Roma
VIII.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Roma
VIII di Roma e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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