F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04 APPELLO DELLA POL. LAVELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. AL SIG. GENTILE RAFFAELE E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 3.500,00 AD ESSA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 5 del 28.7.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04 APPELLO DELLA POL. LAVELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. AL SIG. GENTILE RAFFAELE E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 3.500,00 AD ESSA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 5 del 28.7.2004) A seguito del deferimento da parte della Procura Federale, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata infliggeva a Gentile Raffaele, Presidente della Associazione Sportiva F.C. Lavello, la sanzione sportiva della inibizione per mesi tre per violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice Giustizia Sportiva e alla suddetta società l’ammenda di Euro 3.500,00 per violazione dell’art. 2 comma 4 dello stesso Codice. La Commissione Disciplinare riteneva in tal modo sanzionare il comportamento del Gentile che al termine della gara Horatiana Venosa/Francavilla del 22.2.2004 si era recato negli spogliatoi della società Venosa congratulandosi per la vittoria con i giocatori ai quali nella circostanza aveva anche promesso un premio. A sostegno del gravame la società ricorrente sostanzialmente assume che il Gentile sarebbe entrato nello spogliatoio del Venosa non come Presidente della società Lavello ma solo come titolare della Erreggi Costruzioni s.r.l. sponsor della suddetta squadra. Conseguentemente chiede il proscioglimento del Gentile e della società Lavello e, in subordine, una riduzione delle sanzioni inflitte. Il ricorso è infondato. Ed invero, la accertata e indebita presenza negli spogliatoi del Gentile, Presidente di una squadra che, peraltro, milita nello stesso campionato della H. Venosa, viola certamente quei principi di lealtà e correttezza posti dall’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. La eccepita circostanza che il Gentile sia entrato negli spogliatoi quale titolare della Erreggi Costruzioni s.r.l. sponsor della H. Venosa, costituisce un mero ed evidente espediente difensivo che non può essere utilmente speso nel caso in esame posto che l’esistenza di un contratto di sponsorizzazione non solo non autorizzava comunque l’ingresso del Gentile ma certamente non faceva perdere allo stesso la sua qualifica di Presidente della società Lavello che, è opportuno ribadirlo per una adeguata valutazione del fatto, partecipa al medesimo campionato della H. Venosa. Ritenuto, pertanto, che correttamente è stata ravvisata la responsabilità del Gentile conseguentemente va affermata la oggettiva responsabilità della Società Lavello che, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del Codice Giustizia Sportiva risponde dell’operato del suo presidente. Occorre, infine, aggiungere che non può trovare accoglimento la richiesta riduzione delle sanzioni inflitte apparendo le stesse congrue e adeguate al fatto così come sopra accertato e non ravvisandosi elementi che possano indurre ad una diversa e più benevola valutazione del comportamento del Gentile. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Lavello di Lavello (PZ) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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