F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04 APPELLO DEL CALCIATORE MOTTA STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 5 del 16.7.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 20/9/04
APPELLO DEL CALCIATORE MOTTA STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 5 del 16.7.2004)
Il calciatore Stefano Motta, tesserato per la Società Real Cesate Saronno ha proposto
reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale,
pubblicata sul C.U. n. 5 del 16 luglio 2004, con la quale lo stesso veniva squalificato,
in parziale accoglimento del suo reclamo, fino al 31.12.2006.
Il reclamante si limita a chiedere il riesame dell’episodio per il quale è stato sanzionato
senza addurre alcun motivo di irritualità. Ciò comporta la inammissibilità del ricorso
non essendo ammesso un terzo grado di giudizio relativo al merito.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.,
l’appello come sopra proposto dal calciatore Motta Stefano e dispone incamerarsi la tassa
versata.
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