F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 18/04/05 APPELLO DELLA S.C. FOLGORE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALCAMO/FOLGORE 2000 DEL 16.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 131 dell’8.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 18/04/05 APPELLO DELLA S.C. FOLGORE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALCAMO/FOLGORE 2000 DEL 16.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 131 dell’8.3.2005) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 131 dell’8 marzo 2005, infliggeva, tra l’altro, al calciatore dell’Alcamo, Salvatore Mercurio la squalifica di quarantacinque giorni per posizione irregolare del suo tesseramento, anche, relativamente alla gara Alcamo/Folgore 2000 Castelvetrano del 16.1.2005 e di conseguenza,per responsabilità oggettiva, la sanzione di 5.0000 euro di ammenda alla U.S.D. Alcamo. Avverso questa decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, il Presidente dello Spor t Club Folgore 2000, Davide Durante, richiedendo, nei confronti dell’U.S.D. Alcamo, la punizione sportiva della perdita della gara Alcamo/Folgore 2000 Castelvetrano del 16.1.2005. L’appello è infondato e non può essere accolto. La Commissione Disciplinare si è, correttamente, limitata, infatti, ad applicare le predette sanzioni al Mercurio e all’Alcamo, per la posizione irregolare del tesseramento del Mercurio, anche, relativamente alla gara del 16.1.2005 con la Folgore 2000 Castelvetrano. Non era di sua competenza, esulando, dalla “res giudicanda”, invece, statuire in merito alla regolarità della predetta gara, stante la preclusione costituita dalla decisione degli Organi Disciplinari presso il Comitato Interregionale, che hanno dichiarato inammissibile, per motivi procedurali, il ricorso della Folgore 2000 Castelvetrano relativo, specificamente, alla regolarità dello svolgimento della gara, a causa della predetta posizione del Mercurio e la tardività, a questi fini, del deferimento del Procuratore Federale, ex art. 25 comma 5 C.G.S.. Consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra presentato dallo S.C. Folgore 2000 Castelvetrano di Castelvetrano (Trapani) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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