F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 18/04/05 APPELLO DELLA A.S. FOLGORE 1983 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOLGORE 1983/S. MARIA LA STELLA DEL 12.2.2005 E LA SANZIONE DELL’I NIBIZIONE INFLITTA AL SIG GIUFFRÈ ANTONINO FINO AL 30.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 59 del 3.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 18/04/05 APPELLO DELLA A.S. FOLGORE 1983 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOLGORE 1983/S. MARIA LA STELLA DEL 12.2.2005 E LA SANZIONE DELL’I NIBIZIONE INFLITTA AL SIG GIUFFRÈ ANTONINO FINO AL 30.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 59 del 3.3.2005) L’Associazione Sportiva Folgore 1983 propone ricorso in appello contro la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul C.U. del 2 marzo 2005 che, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Santa Maria La Stella di Aci S. Antonio, ha inflitto all’appellante la punizione sportiva di perdita sportiva della gara Folgore 1983/Santa Maria La Stella del 12.2.2005 per irregolarità della posizione del calciatore Mavilla Stefano, che non aveva titolo a partecipare alla gara stessa non risultando tesserato per la Soc. Folgore 19 83, ed ha irrogato al sig. Antonino Giuffrè la sanzione dell’inibizione fino al 30.3.2005. L’appello è articolato in due motivi: con il primo si eccepisce l’inammissibilità del reclamo presentato alla Commissione Disciplinare dalla Soc. Santa Maria La Stella, poiché questa avrebbe inviato all’appellante, in luogo della notifica dei motivi di reclamo, una raccomandata contenente due fogli in bianco; con il secondo si deduce la nullità del provvedimento per errore materiale, essendo stato indicato nella decisione impugnata il nominativo del calciatore Mevilla Stefano nato il 25.12.1987, mentre il calciatore impiegato nella gara in questione, di nome Mavilla Stefano, si sarebbe trovato in posizione regolare, essendo stato ceduto dalla Società Villafranca Tirrena alla Folgore 1983 con lista di trasferi mento inviata al competente Ufficio del Comitato Regionale Sicilia in data 5.11.2004. L’appellante conclude chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo nella gara Folgore 1983/Santa Maria La Stella e l’annullamento della sanzione inflitta al dirigente accompagnatore Antonino Giuffrè. La C.A.F. ritiene inaccoglibili entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo, questa Commissione rileva che i documenti prodotti dall’appellante non integrano prova certa della mancata notifica del ricorso da parte della Soc. Santa Maria La Stella e quindi dell’asserita violazione del diritto di difesa della Società appellante. Il secondo motivo è invece palesemente infondato, poiché dai documenti acquisiti nel procedimento risulta che il calciatore Mavilla Stefano, nato il 25.12.1987, all’epoca della disputa della gara per cui si discute era tesserato per la Società Villafranca Tirrena, e non poteva pertanto essere utilizzato dalla ricorrente. Risulta altresì dagli atti che, in seguito all’invio al Comitato Regionale Sicilia della lista di trasferimento riguardante il calciatore Mavilla Stefano, l’Ufficio Tesseramento del predetto Comitato comunicò all’A.S. Folgore 1983 a mezzo fax in data 16.11.2004 che il tesseramento del Mavilla era sospeso per ché mancante della firma di entrambi i genitori e sarebbe stato annullato in caso di mancato invio di un nuovo modulo entro dieci giorni. L’errore materiale in cui è incorsa la Commissione Disciplinare indicando nella pro pria decisione il nominativo Mevilla anziché Mavilla non inficia certamente la validità della delibera, poiché dagli atti ufficiali risulta senza possibilità di equivoco che il calciatore schierato dalla Soc. Folgore 1983 contro il Santa Maria La Stella è proprio Mavilla Stefano, nato il 25.12.1987, calciatore che il giorno della disputa della gara era tesserato per altra Società e si trovava pertanto in posizione irregolare. La decisione della Commissione Disciplinare deve quindi essere confermata con riferimento alla sanzione sportiva di perdita della gara e, di conseguenza, anche nella parte in cui ha inflitto l’inibizione al dirigente accompagnatore Giuffrè. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S. Folgore 1983 di Messina ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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