F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 18/04/05 APPELLO S.C. FOLGORE 2000 AVVERSO L’AMMENDA DI X 2.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 31 COMMA 3 , 96 N.O.I.F. E 1 E 2 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 57 del 24.2.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 18/04/05
APPELLO S.C. FOLGORE 2000 AVVERSO L’AMMENDA DI X 2.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 31 COMMA 3 , 96 N.O.I.F. E 1 E 2 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 57 del 24.2.2005)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 23 febbraio 2005, infliggeva allo S.C. Folgore 2000 la sanzione dell’ammenda di 2.000 euro, in seguito alla violazione degli art. 1 e 2 comma 3 C.G.S., in riferimento agli art. 31 comma 3 e 96 N.O.I.F. , verificatasi nel corso di un procedimento, svoltosi davanti alla Commissione Vertenze Economiche, tra l’odierna ricorrente e la società A.S.C.G. Aurora e riguardante una scrittura privata “nulla ed inefficace perché oggettivamente elusiva dell’istituto del premio di preparazione”.
Avverso la decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, il Presidente dello S.C. Folgore 2000, richiedendo “la riduzione dell’ammenda deliberata al minimo consentito dal regolamento per le infrazioni di cui all’oggetto”.
L’appello è fondato e merita di essere accolto.
Tenuto conto dell’effettiva, non grave, entità della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma, la sanzione dell’ammenda deve essere ridotta a 1.000 euro.
Va disposta le restituzione della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. ha parzialmente accolto l’appello come sopra presentato dallo S.C. Folgore 2000 di Castelvetrano (Trapani), riducendo ad X 1.000,00 la sanzione dell’ammenda già inflitta alla reclamante. Dispone la restituzione della tassa versata.
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