F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 18/04/05 APPELLO DELLA A.S.D. CIAPPAZZI AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZA ZIONE DI N. 3 PUNTI IN CLASSIFICA E L’AMMENDA DI X 200,00 (Delibera della Com missione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 61 del 10.3.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 18/04/05
APPELLO DELLA A.S.D. CIAPPAZZI AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZA ZIONE DI N. 3 PUNTI IN CLASSIFICA E L’AMMENDA DI X 200,00 (Delibera della Com missione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 61 del 10.3.2005)
In seguito alla disputa della gara Ciappazzi/Città di S.Agata Militello del 29.1.2005 la A.S. Città di S.Agata Militello proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia chiedendo l’adozione della sanzione della perdita della gara per 03 a carico della Società Ciappazzi per avere un dirigente di quest’ultima colpito con una te stata al volto un calciatore del S.Agata il quale, in seguito all’evento, era stato sostituito ed era stato condotto al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Sant’Agata di Militello dove gli era stato riscontrato un trauma guaribile in 7 giorni s.c..
Il Giudice Sportivo, con delibera del 2 febbraio 2005 (C.U. n. 52) rilevava che l’aggressione subita dal calciatore della reclamante, sicuramente addebitabile al dirigente della Società Ciappazzi, aveva determinato unicamente una menomazione al potenziale della squadra di Città S. Agata ed infliggeva alla Società Ciappazzi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, C.G.S., la penalizzazione di tre punti in classifica, pari a quelli conquistati al termine della gara, oltre all’ammenda di euro 200,00.
Contro la delibera proponevano reclamo alla Commissione Disciplinare sia la A.S. Città di S. Agata Militello, che chiedeva nuovamente l’applicazione della sanzione sportiva di perdita della gara, sia la A.S.D. Ciappazzi, che chiedeva la dichiarazione di nullità del reclamo della Città di S.Agata per violazione degli artt. 37 n. 1 e 23 numeri 5 e 8 C.G.S. e conseguentemente l’annullamento della delibera impugnata o, in subordine, la revoca del la punizione sportiva di perdita della gara e l’adozione di altre sanzioni di minor gravità.
La Commissione Disciplinare, con separate delibere pubblicate sul C.U. n. 61 del 9 marzo 2005; respingeva il reclamo della A.S. Città di S.Agata confermando integralmente la decisione del Giudice Sportivo e dichiarava inammissibile l’impugnazione dell’A.S.D. Ciappazzi ex art. 29 n. 9 C.G.S. per mancata allegazione della ricevuta comprovante l’invio dei motivi alla controparte con raccomandata o mezzo equipollente.
La A.S.D. Ciappazzi ha interposto appello contro la suddetta decisione deducendo in primo luogo l’insussistenza dell’irregolarità procedurale rilevata dalla Commissione Disciplinare.
Sostiene la ricorrente che la ricevuta della raccomandata n. 123007722976 indirizzata alla A.S. Città di S. Agata venne materialmente inserita dall’Ufficiale Postale nel plico destinato alla Commissione Disciplinare, recante il numero immediatamente successivo. Non potendo, per ovvi motivi, fornire in questa sede la prova dell’invio della ricevuta alla Commissione Disciplinare, produce gli avvisi di ricevimento delle due raccomandate, re canti numeri immediatamente successivi, spedite alla A.S. Città di S. Agata ed alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia. Con ulteriori motivi deduce l’inapplicabilità dell’art. 29 comma 9 C.G.S., la nullità del reclamo di primo grado della A.S. Città di S.Agata per mancata notifica del reclamo alla controparte e, in estremo subordi ne, l’abnormità della sanzione inflittale.
La C.A.F. rileva, quanto al primo motivo, che dagli avvisi di ricevimento prodotti si evince la tempestività dell’invio alla controparte dei motivi del reclamo presentato alla Commissione Disciplinare da parte della Società Ciappazzi. Risulta che, di fatto, sono state adempiute le formalità previste dall’art. 29 n. 5 C.G.S. e che non vi è stata sostanzialmente alcuna violazione delle regole del contraddittorio. Diviene a questo punto su perfluo accertare se la ricevuta della raccomandata fosse o meno stata acclusa al reclamo inviato alla Commissione Disciplinare.
Accertata l’ammissibilità del reclamo della A.S.D. Ciappazzi, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere rimessi alla Commissione Disciplinare per il giudizio di merito.
Leggendo il ricorso in appello questa Commissione ha rilevato che talune espressioni usate dall’appellante, in particolare a pag. 2 del gravame, facendo riferimento ad ingiu stizie commesse nei confronti di Società “che non pagano per vincere i campionati”, hanno contenuto lesivo ed appaiono idonee ad integrare estremi di violazioni regolamentari. Deve pertanto essere disposta la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per le valutazioni di sua competenza.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo della A.S.D. Ciappazzi di Terme Vigilatore (Messina), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia per nuovo esame di merito. Manda alla Procura Federale copia del reclamo inviato alla C.A.F. dalla reclamante per le valutazioni di competenza in ordine a quanto riportato nel ricorso del 17.3.2005 a foglio n. 2.
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