F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 18/04/05 APPELLO DELLA S.C. FOLGORE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALCAMO/FOLGORE 2000 DEL 16.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 135 dell’11.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 18/04/05 APPELLO DELLA S.C. FOLGORE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALCAMO/FOLGORE 2000 DEL 16.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 135 dell’11.3.2005) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 135 dell’11 marzo 2005, rigettava il ricorso della Folgore 2000 Castelvetrano avverso la decisione del Giudice Sportivo, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo che deduceva la posizione irregolare del calciatore Salvato re Mercurio, per mancato preannuncio del reclamo, ritenuto dovuto, ex art. 24 comma 5 punto b) C.G.S.. Avverso questa decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, il Presidente dello S.C. Folgore 2000 Castelvetrano, Davide Durante, richiedendo, l’annulla mento della delibera della Commissione Disciplinare con rinvio alla stessa Commissione per l’esame di merito, “o decidendo nel merito, decretare contro l’Alcamo la punizione sportiva della perdita della gara Alcamo/Folgore 2000 Castelvetrano del 16.1.2005”. L’appello è infondato e non può essere accolto. La Commissione Disciplinare ha, infatti, correttamente, ritenuto, ai fini della regolarità del reclamo relativo alla posizione irregolare del calciatore Mercurio Salvatore, necessario, ex art. 24 comma 5 lett. b) C.G.S., il preannuncio stesso, entro il termine previsto dal la normativa, evenienza non verificatasi nel caso in esame. Dal mancato preannuncio è derivata l’inammissibilità del reclamo statuita dal Giudice Sportivo. Nell’appello ci si limita ad affermare apoditticamente che il preannuncio di reclamo “rappresenta una semplice facoltà e non un obbligo della parte in tutti i procedimenti d’impugnazione, come affermato dai primi giudici” facendo riferimento ad una serie di norme non applicabili al caso di specie e non, invece, a quanto disposto dal ricordato art. 24 comma 5 C.G.S.. Resta da dire, per obbligo di compiutezza, che l’eccezione di illegittimità costituzionale “in relazione all’art. 24 della Costituzione Italiana” non può trovare ingresso nel presente procedimento. Ne consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra presentato dalla S.C. Folgore 2000 Castelvetrano di Castelvetrano (Trapani) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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