F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 18/04/05 RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.C. FOLGORE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALCAMO/FOLGORE 2000 DEL 16.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 131 dell’8.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 18/04/05 RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.C. FOLGORE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALCAMO/FOLGORE 2000 DEL 16.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 131 dell’8.3.2005) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 19 gennaio 2005 respingeva il reclamo dello Sport Club Folgore 2000 Castelvetrano, sulla regolarità della posizione del calciatore Salvatore Mercurio della società Alcamo, dichiarandolo inammissibile, per motivi procedurali e omologava il risultato della gara U.S.D. Alcamo/S.C. Folgore 2000 Castelvetrano del 16.1.2005. La Commissione Disciplinare presso il predetto Comitato respingeva il successivo reclamo dello S.C. Folgore. Sempre la predetta Commissione Disciplinare, su deferimento del Procuratore Federale e quindi, in altro deferimento, infliggeva, tra l’altro, la sanzione della squalifica di quarantacinque giorni a Salvatore Mercurio, per posizione irregolare del suo tesseramento, relativamente a varie gare, tra le quali la predetta Alcamo/Folgore 2000 Castelvetrano del 16.1.2005. A seguito di ciò, lo S.C. Folgore 2000 Castelvetrano presentava a questa Commissione ricorso per revocazione ex art. 35 C.G.S., sostenendo che la delibera della Commissione Disciplinare costituisce “fatto nuovo sopravvenuto, dopo che l’omologazione del risultato è divenuta inappellabile”. Il ricorso è infondato e va dichiarato inammissibile, in quanto non ricorre nessuna delle ipotesi di cui all’art. 35 C.G.S.. Non è, in particolare applicabile l’ipotesi ex art. 35 comma 1 lettera d) C.G.S. in quanto l’omesso accertamento della regolarità del tesseramento del Mercurio, nella partita che ci occupa, è addebitabile, esclusivamente, ad un’irregolarità procedurale dello S.C. Folgore 2000 Castelvetrano che ha comportato la predetta decisione di inammissibilità del suo ricorso da parte del Giudice Sportivo. Segue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione dello S.C. Folgore 2000 Castelvetrano di Castelvetrano (Trapani) ed ordina l’incameramento della tassa.
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