F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 27/04/05 APPELLO CALCIATRICE BOSCHINI FEDERICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.6.2005, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 34 del 10.3.2005).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 27/04/05 APPELLO CALCIATRICE BOSCHINI FEDERICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.6.2005, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 34 del 10.3.2005). Con ricorso del 17.3.2005, Federica Boschini ha proposto reclamo avverso il provvedimento con cui, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Lombardia le aveva inflitto la sanzione della squalifica a tutto il 10.6.2005. Atteso che non risulta che la ricorrente abbia comunicato alla Procura Federale il presente reclamo, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile. A norma dell’art. 33 n. 2 C.G.S. infatti, in subiecta materia, a tutela della integrità del contraddittorio, l’eventuale ricorso alla C.A.F. deve essere, a pena di inammissibilità, comunicato alla Procura Federale che, all’odierna udienza ha evidenziato tale vizio, peraltro rilevabile d’ufficio, chiedendo espressamente che ne venissero tratte le conseguenze. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello presentato dalla calciatrice Boschini Federica ai sensi dell’art. 29 n. 5 e dispone incamerarsi la tassa.
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