F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 27/04/05 APPELLO DELLA A.C.D. SAN PIETRO IN LAMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPI CALCIO A. TAURINO/SAN PIETRO IN LAMA DEL 30.1.2005 (Delibera della Com missione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n. 37 del 10.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 27/04/05 APPELLO DELLA A.C.D. SAN PIETRO IN LAMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPI CALCIO A. TAURINO/SAN PIETRO IN LAMA DEL 30.1.2005 (Delibera della Com missione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n. 37 del 10.3.2005) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 10 marzo, ha annullato la delibera del Giudice Sportivo (pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29 del 10 febbraio 2005) che aveva accolto il reclamo della San Pietro in Lama e applicato alla A. Taurino Campi Calcio la sanzione della perdita della gara A. Taurino Campi Calcio/San Pietro in Lama del 30.1.2005 con il punteggio di 03 in favore di quest’ultima società, per l’utilizzazione del l’assistente Vese Daniele in qualità di calciatore e di conseguenza, rinviato gli atti al primo giudice “per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza”. Avverso la decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, il Presidente della San Pietro in Lama, Angelo Dell’Anna, richiedendo l’applicazione della sanzione della perdita della predetta gara in danno della Polisportiva Campi Calcio A. Taurino. L’appello è fondato e merita di essere accolto. In fatto, è accertato che il calciatore Vese Daniele, tesserato per l’A. Taurino Campi Calcio, ha, nel corso della gara A. Taurino Campi Calcio/San Pietro in Lama del 30.1.2005, svolto, in un primo tempo, le funzioni di assistente arbitrale e successivamente, quelle di giocatore della sua società, partecipando alla gara. Il comportamento del Vese integra la violazione della regola n. 6 del Regolamento del giuoco del calcio, che prevede che “un calciatore, che inizia la gara con funzioni di assistente di parte, non può, nella stessa gara, partecipare al giuoco come calciatore”. Da ciò consegue che il Vese non aveva titolo, nel senso predetto, per prendere parte, come calciatore, alla predetta gara. Deve, quindi, essere accolto il reclamo; annullata la decisione della Commissione Disciplinare e ripristinata la sanzione della perdita della gara, inflitta dal primo giudice, alla A. Taurino Campi Calcio, ai sensi dell’art. 12 comma 5 C.G.S., con il punteggio di 03. Va restituita la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla A.C.D. San Pietro in Lama di S. Pietro in Lama (Lecce) annulla la decisione della Commissione Disciplinare ripristinando la sanzione della perdita della gara a carico della società Campi Calcio A.Taurino per 03. Dispone la restituzione della tassa.
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