F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 27/04/05 APPELLO DELLA A.C. LICATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 INFLITTA ALL’ALLENATORE CONSAGRA ANGELO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 65 del 24.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 27/04/05 APPELLO DELLA A.C. LICATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 INFLITTA ALL’ALLENATORE CONSAGRA ANGELO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 65 del 24.3.2005) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il reclamo dell’A.C. Licata, proposto avverso il provvedimento di squalifica fino al 31.12.2005 dell’ allenatore della stessa squadra, Angelo Consagra (Com. Uff. n. 65 del 24 marzo 2005), che confermava la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 61 del 9 marzo 2005, per comportamento oltraggioso e violento verso l’arbitro, tenuto durante la gara Campobello/Licata svoltasi in data 6.3.2005. Con l’appello in esame si chiede l’annullamento o una riduzione della squalifica sulla base del fatto che non ci sarebbe stato un comportamento irriguardoso verso il direttore di gara e che, inoltre, non sarebbero stati tenuti in debito conto gli ottimi precedenti sportivi del Consagra. La Commissione osserva che l’appello risulta presentato oltre il termine di sette giorni di cui all’art. 33, comma 2, C.G.S., con conseguente inammissibilità dell’appello stesso. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla A.C. Licata di Licata (Agrigento), ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., ed ordina l’incamera mento della tassa versata.
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