F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 27/04/05 APPELLO DELLA A.C. SIENA AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI X 7.500,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE ED AL PRESIDENTE SIG. DE LUCA PAOLO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTI VAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4 E 4 COMMA 5 C.G.S., NON CHÉ 3 COMMA 1, 1 COMMA 1 E 4 COMMI 2 E 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 273 del 17.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 27/04/05 APPELLO DELLA A.C. SIENA AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI X 7.500,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE ED AL PRESIDENTE SIG. DE LUCA PAOLO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTI VAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4 E 4 COMMA 5 C.G.S., NON CHÉ 3 COMMA 1, 1 COMMA 1 E 4 COMMI 2 E 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 273 del 17.3.2005) L’Ing. Paolo De Luca, nella qualità di presidente e legale rappresentante dell’A.C. Siena, ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti che, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto la sanzione di X 7500,00 sia allo stesso De Luca che alla soc. Siena, rispettiva mente per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 2 comma 4 C.G.S.. Ciò in relazione alle affermazioni fatte dall’incolpato e riportate dal quotidiano “Il Corriere dello Sport” del 15.2.2005, circa il comportamento dell’arbitro della gara Siena/Messina, ritenute lesive della reputazione di soggetti ed organismi operanti nell’ambito federale. Sostiene l’appellante che non è ravvisabile un travalicamento del lecito diritto di critica e chiede la revoca dell’inflitta sanzione o, in via subordinata, una congrua riduzione. Ritiene questa Commissione che la decisione impugnata meriti di essere pienamente confermata, essendo evidente che le affermazioni fatte alla stampa dall’incolpato, in quanto tendenti ad insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sulla correttezza dello svolgimento dei campionati e sull’imparzialità dei direttori di gara, non possono essere considerate alla stregua di una legittima manifestazione del diritto di critica. Anche per quel che riguarda la misura della sanzione, l’appello non è accoglibile, risultando la stessa adeguata alla obiettiva entità dell’episodio. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Siena di Siena ed ordina l’incameramento della tassa.
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