F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 27/04/05 APPELLO DELLA U.S. SFARANDINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SFA RANDINA/SANTANGIOLESE DEL 6.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 65 del 24.3.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 27/04/05 APPELLO DELLA U.S. SFARANDINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SFA RANDINA/SANTANGIOLESE DEL 6.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 65 del 24.3.2005) L’U.S. Sfarandina ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul G.U. n. 65 del 23 marzo 2005 con la quale veniva confermata la decisione del Giudice Sportivo che comminava alla Sfarandina la sanzione della perdita della gara per 03 nei confronti della Santangiolese. Ciò in conseguenza dell’accertato impiego di solo quattro giocatori “giovani” anziché di almeno cinque come prescritto dalla vigente normativa relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età previsti per le gare del campionato di prima categoria. L’assunto della ricorrente, secondo la quale si sarebbe trattato di un duplice errore di trascrizione delle sostituzioni commesso dall’arbitro, mentre in realtà la Sfarandina avrebbe sempre mantenuto la presenza in campo di almeno cinque calciatori “giovani”, non trova alcun riscontro negli atti di gara ed in particolare nello statino di fine gara sottoscritto anche dal dirigente della stessa ricorrente. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra presentato dalla U.S. Sfarandina di Castell’Umberto (Messina) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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