F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 27/04/05 APPELLO DELLA A.S.D. ATLETICO RAVENNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO RAVENNA/REAL CASALGRANDE DEL 19.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 34 del 31.3.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 27/04/05
APPELLO DELLA A.S.D. ATLETICO RAVENNA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO RAVENNA/REAL CASALGRANDE DEL 19.2.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 34 del 31.3.2005)
Con ricorso del 4.4.2005, l’A.S.D. Atletico Ravenna impugna la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale EmiliaRomagna con cui era stata sancita a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara di Calcio a 5 Atletico Ravenna/Real Casagrande del 19.2.2005.
A sostegno del proposto reclamo, la ricorrente si limita a confutare la sussistenza di tutti gli elementi che erano stati posti a base della sentenza impugnata, svolgendo argomentazioni di mero fatto, peraltro anche molto scarne, e comunque non afferenti ad alcun profilo di legittimità o di interpretazione della normativa applicata.
Trattasi pertanto di una richiesta che si risolve in un terzo grado di giudizio di merito, come tale, a norma dell’art. 33, n. 1, C.G.S., inammissibile di fronte a questa Commissione. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; consegue l’incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. Atletico Ravenna di Ravenna ai sensi dell’art 33 n. 1 C.G.S. ed ordina l’incamera mento della tassa versata.
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