F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05 APPELLO DELLA POL. VIGOR PERCONTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2008 INFLITTA AL CALCIATORE PUCA ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 120 del 30.6.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05
APPELLO DELLA POL. VIGOR PERCONTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 31.8.2008 INFLITTA AL CALCIATORE PUCA ANTONIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio –
Com. Uff. n. 120 del 30.6.2005)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 115 del 16 giugno 2005 il Giudice
Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, in relazione alla gara Palestrina/Vigor
Perconti disputata in data 9.6.2005, ha inflitto al calciatore della Pol. Vigor Perconti,
Antonio Puca, la sanzione della squalifica fino al 31.5.2010, perché, espulso per
aver commesso ripetute scorrettezze ai danni di un avversario, alla notifica del
provvedimento assumeva comportamento irriguardoso e gravemente offensivo
verso l'arbitro, colpendolo con un forte pugno alla schiena, facendolo cadere
e provocandogli intenso dolore; subito dopo, aggrediva violentemente con calci
e pugni due avversari e quindi con una testata il massaggiatore della squadra
avversaria.
Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio la Pol. Vigor Perconti, chiedendo la
riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe
posto in essere alcuno specifico atto di violenza nei confronti del Direttore di gara,
ma solo nei confronti dei calciatori avversari.
Ascoltato dalla Commissione Disciplinare in sede di supplemento, peraltro, il
Direttore di gara ha parzialmente modificato quanto riferito negli atti ufficiali di gara,
dichiarando di aver ricevuto, mentre stava annotando il provvedimento di espulsione
del Puca, un forte colpo a mano aperta sulla schiena, confermando
comunque di aver individuato il medesimo Puca come autore del gesto violento.
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 120 del 30 giugno 2005 l'adita Commissione
Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ha ridotto la squalifica
inflitta al calciatore Puca fino al 31.8.2008, rapportando la sanzione alle
responsabilità da ascriversi al medesimo in relazione ai fatti accertati.
Avverso tale deliberazione ha proposto appello avanti a questa Commissione la
Pol. Vigor Perconti, sostanzialmente riproponendo le medesime argomentazioni
contenute nel reclamo presentato avanti alla Commissione Disciplinare e
chiedendo un'ulteriore diminuzione dell'entità della sanzione inflitta al proprio
tesserato.
Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto reclamo sia inammissibile.
La reclamante, infatti, richiede a questa Commissione una nuova valutazione di
merito dei medesimi fatti che hanno già formato oggetto delle deliberazioni degli
organi disciplinari, valutazione che le è preclusa dall'art. 33, comma 1, C.G.S.,
quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1
C.G.S., l’appello come innanzi proposto dalla Polisportiva Vigor Perconti e dispone
l’incameramento della tassa reclamo.
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