F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05 APPELLO DELL’U.S. CANTIANESE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI GIACOMINI SERGIO SINO AL 31.12.2008 E GIOVANNELLI DAVID SINO AL 30.6.2007 SEGUITO GARA U.S. CANTIANESE/RIO SALSO DELL’8.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 6 del 4.8.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05
APPELLO DELL’U.S. CANTIANESE AVVERSO LE SANZIONI DELLE
SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI GIACOMINI SERGIO SINO AL
31.12.2008 E GIOVANNELLI DAVID SINO AL 30.6.2007 SEGUITO GARA U.S.
CANTIANESE/RIO SALSO DELL’8.1.2005 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 6 del 4.8.2005)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 74 del 13 gennaio 2005 il Giudice
Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, in relazione alla gara
Cantianese/Rio Salso disputata in data 8.1.2005, ha inflitto ai calciatori della U.S.
Cantianese, Sergio Giacomini e David Giovannelli, la sanzione della squalifica
rispettivamente fino al 31.12.2008 e fino al 30.6.2007, perché entrambi, seppure
con diversa intensità e gravità delle conseguenze, si erano resi autori, al termine
della gara, di condotta violenta nei confronti del Direttore di gara, colpendolo il
primo con un violento calcio al bacino ed il secondo più volte alla schiena con
manate.
Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche la U.S. Cantianese, chiedendo la
revoca della squalifica inflitta al proprio tesserato Giovannelli, perché estraneo ai
fatti contestatigli, e la riduzione di quella inflitta al Giacomini, perché eccessiva in
relazione alla condotta dallo stesso effettivamente tenuta.
L'adita Commissione Disciplinare, dopo aver ascoltato il Direttore di gara,
che sostanzialmente ha confermato quanto riferito negli atti ufficiali di gara, ha
disposto un accertamento a cura dell'Ufficio Indagini sull'effettivo svolgimento dei
fatti e sulla responsabilità dei calciatori sanzionati.
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 6 del 4 agosto 2005, preso atto delle risultanze
del disposto accertamento e della conferma da parte dell'Ufficio Indagini
della responsabilità del Giacomini e del Giovanelli in ordine ai fatti loro ascritti, la
medesima Commissione Disciplinare, ritenuta l'eccezionale gravità della condotta
posta in essere dai medesimi e la correttezza dell'interpretazione regolamentare da
parte dell'organo di giustizia sportiva di prime cure, anche con riferimento alla
quantificazione della sanzione irrogata, ha respinto il proposto gravame.
Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo avanti a questa Commissione
la U.S. Cantianese, censurando l'impugnato provvedimento sotto diversi profili attinenti
alla pretesa violazione del principio di proporzionalità nell'irrogazione della
sanzione e di quello della certezza della prova, oltre che all'omessa motivazione.
Nessuno dei formulati motivi di gravame, tuttavia, appare fondato.
Il provvedimento impugnato, infatti, appare a questa Commissione immune da
qualsiasi vizio logico o motivazionale, avendo la Commissione Disciplinare
correttamente tratto dagli atti ufficiali di gara, da quanto riferito dal Direttore della
stessa nonché dalle risultanze del disposto accertamento dell'Ufficio Indagini
le dovute e conseguenze conclusioni, sia in ordine all'affermazione della
responsabilità dei calciatori squalificati in ordine ai fatti loro ascritti, sia in ordine alla
graduazione e quantificazione delle sanzioni ai medesimi inflitte. In particolare, non
può revocarsi in dubbio l'eccezionale gravità della condotta del Giacomini e del
Giovannelli, come correttamente affermata dalla Commissione Disciplinare, con la
conseguenza che, anche sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, il
provvedimento impugnato appare, oltre che condivisibile, congruamente e logicamente
motivato.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S.
Cantanese di Cantiano (Pesaro-Urbino) e dispone incamerarsi ll tassa reclamo.
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