F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05 APPELLO DELL’U.S. CANTIANESE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI GIACOMINI SERGIO SINO AL 31.12.2008 E GIOVANNELLI DAVID SINO AL 30.6.2007 SEGUITO GARA U.S. CANTIANESE/RIO SALSO DELL’8.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 6 del 4.8.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05 APPELLO DELL’U.S. CANTIANESE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI GIACOMINI SERGIO SINO AL 31.12.2008 E GIOVANNELLI DAVID SINO AL 30.6.2007 SEGUITO GARA U.S. CANTIANESE/RIO SALSO DELL’8.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 6 del 4.8.2005) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 74 del 13 gennaio 2005 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, in relazione alla gara Cantianese/Rio Salso disputata in data 8.1.2005, ha inflitto ai calciatori della U.S. Cantianese, Sergio Giacomini e David Giovannelli, la sanzione della squalifica rispettivamente fino al 31.12.2008 e fino al 30.6.2007, perché entrambi, seppure con diversa intensità e gravità delle conseguenze, si erano resi autori, al termine della gara, di condotta violenta nei confronti del Direttore di gara, colpendolo il primo con un violento calcio al bacino ed il secondo più volte alla schiena con manate. Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche la U.S. Cantianese, chiedendo la revoca della squalifica inflitta al proprio tesserato Giovannelli, perché estraneo ai fatti contestatigli, e la riduzione di quella inflitta al Giacomini, perché eccessiva in relazione alla condotta dallo stesso effettivamente tenuta. L'adita Commissione Disciplinare, dopo aver ascoltato il Direttore di gara, che sostanzialmente ha confermato quanto riferito negli atti ufficiali di gara, ha disposto un accertamento a cura dell'Ufficio Indagini sull'effettivo svolgimento dei fatti e sulla responsabilità dei calciatori sanzionati. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 6 del 4 agosto 2005, preso atto delle risultanze del disposto accertamento e della conferma da parte dell'Ufficio Indagini della responsabilità del Giacomini e del Giovanelli in ordine ai fatti loro ascritti, la medesima Commissione Disciplinare, ritenuta l'eccezionale gravità della condotta posta in essere dai medesimi e la correttezza dell'interpretazione regolamentare da parte dell'organo di giustizia sportiva di prime cure, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione irrogata, ha respinto il proposto gravame. Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo avanti a questa Commissione la U.S. Cantianese, censurando l'impugnato provvedimento sotto diversi profili attinenti alla pretesa violazione del principio di proporzionalità nell'irrogazione della sanzione e di quello della certezza della prova, oltre che all'omessa motivazione. Nessuno dei formulati motivi di gravame, tuttavia, appare fondato. Il provvedimento impugnato, infatti, appare a questa Commissione immune da qualsiasi vizio logico o motivazionale, avendo la Commissione Disciplinare correttamente tratto dagli atti ufficiali di gara, da quanto riferito dal Direttore della stessa nonché dalle risultanze del disposto accertamento dell'Ufficio Indagini le dovute e conseguenze conclusioni, sia in ordine all'affermazione della responsabilità dei calciatori squalificati in ordine ai fatti loro ascritti, sia in ordine alla graduazione e quantificazione delle sanzioni ai medesimi inflitte. In particolare, non può revocarsi in dubbio l'eccezionale gravità della condotta del Giacomini e del Giovannelli, come correttamente affermata dalla Commissione Disciplinare, con la conseguenza che, anche sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, il provvedimento impugnato appare, oltre che condivisibile, congruamente e logicamente motivato. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Cantanese di Cantiano (Pesaro-Urbino) e dispone incamerarsi ll tassa reclamo.
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