F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05 APPELLO DEL CALCIATORE TANGANELLI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.7.2006 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 5 del 21.7.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05 APPELLO DEL CALCIATORE TANGANELLI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.7.2006 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 5 del 21.7.2005) Il Presidente del Comitato Regionale Toscana, a seguito dell’istruttoria dell’Ufficio Indagini, deferiva il calciatore Tanganelli Andrea della Polisportiva Montecchio contestando allo stesso di avere, nel corso della gara “Bettolle/ Montecchio” del 23.1.2005, colpito il Direttore di Gara ad una spalla con una palla di neve contenente un sasso costringendolo per il dolore a sospendere la partita. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 5 del 21 luglio 2005 squalificava il calciatore fino al 15.7.2006 ritenendolo responsabile dei fatti contestati. Avverso tale decisione ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d’Appello Federale il Tanganelli assumendo la sua totale estraneità a quanto accaduto. Sostanzialmente il ricorrente assume che gli indizi che hanno portato ad affermare la sua responsabilità non possono nella specie ritenersi gravi, precisi e concordanti come erroneamente ritenuto dalla Commissione Disciplinare. Al contrario il riconoscimento del Tanganelli effettuato dopo la partita da due soggetti, peraltro non tesserati (Neri Elio e Bracciali Bruno) e, comunque successivamente non confermato dagli stessi e, inoltre, le modalità temporali del fatto (il lancio della palla di neve dalla tribuna sarebbe avvenuto solo 7 minuti dopo l’espulsione dal campo di gioco del Tanganelli) avrebbero dovuto indurre a ritenere il ricorrente estraneo al fatto. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Ed invero, l’attento esame delle risultanze istruttorie dell’Ufficio Indagini e la particolare genuinità che deve riconoscersi alle dichiarazioni rese nell’immediatezza del fatto non lasciano alcun dubbio in ordine alla responsabilità del Tanganelli del quale, anzi, occorre stigmatizzarne il comportamento anche in questa sede. Risulta, infatti, che è stato riconosciuto come sicuro autore del fatto al termine della partita dai testi Neri e Bracciali la cui attendibilità non può essere messa in dubbio non avendo essi alcun motivo per accusare ingiustamente il Tanganelli. Questi, poi, lo hanno subito riferito al Direttore Sportivo del Bettolle Giannini che, nella immediatezza, ha contestato al Tanganelli che ormai era stato riconosciuto ricevendo come significativa risposta “lei a dire che sono stato io, io a dire che non sono stato, siamo in due”. Orbene, i fatti come sopra esposti, confermati con dovizia di particolari dal Neri, Bracciali e dal direttore sportivo del Bettolle Giannini nell’interrogatorio da loro reso al Collaboratore dell’Ufficio Indagini in data 5.3.2005 non consentono alcuna incertezza in ordine alla responsabilità del Tanganelli. Né vale rilevare che non sarebbe stato riconosciuto in sede di ricognizione di persona (effettuata peraltro solo in data 8.4.2005) e alla quale il Tanganelli si è presentato senza quella barba - pinzo biondiccia con la quale aveva giocato e che portava da cinque/sei anni. Sulla attendibilità e genuinità di tale mancato riconoscimento è sufficiente rilevare che non lo ha riconosciuto nemmeno il Giannini nonostante, per reciproca ammissione, i due si conoscessero già in precedenza. Infine, non trova riscontro, l’assunto secondo il quale il Tanganelli sarebbe stato espulso dal campo solo 7 minuti prima e, quindi, non avrebbe avuto il tempo di cambiarsi e recarsi in Tribuna da dove è stata lanciata la palla di neve. Come risulta dagli atti ufficiali di gara, è certo, infatti, che il Tanganelli è stato espulso al 13° del secondo tempo e la partita sospesa solo al 31° certamente in tempo utile per il Tanganelli. Premesso quanto sopra esposto, correttamente la Commissione Disciplinare ha ritenuto gravi, precisi e concordanti gli indizi a carico del Tanganelli ai quali va aggiunto il riconoscimento effettuato dal Neri nell’immediatezza del fatto che costituisce una prova testimoniale di sicuro valore probatorio. Ne deriva che l’appello deve essere rigettato con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore Tanganelli Alfredo e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it