F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05 APPELLO DELL’A.S. CESENA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 737 dell’1.8.2005) SIG. PARA PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI DUE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 737 dell’1.8.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05 APPELLO DELL’A.S. CESENA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 737 dell’1.8.2005) SIG. PARA PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI DUE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 737 dell’1.8.2005) Con nota del 10.5.2005 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque Paolo Para, Presidente della A.S. Cesena Calcio a 5, per avere inoltrato ai competenti organi federali richiesta di tesseramento del calciatore brasiliano Danilo Frisselli recante la falsa firma del calciatore ed indicazione di dati anagrafici di questi ugualmente falsi. Lo deferiva, dunque, a norma degli artt. 1 comma 1 ed 8 commi 2 e 6 C.G.S. e degli artt. 40 comma 6, 91 e 95 N.O.I.F.. Deferiva pure, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., la A.S. Cesena Calcio a 5. All’esito del relativo giudizio la Commissione Disciplinare irrogava al Para l’inibizione per il periodo di anni due ed alla società la penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontare nella stagione sportiva 2005/2006. Rilevava, in estrema sintesi: - che i dati anagrafici del Frisselli contenuti nella richiesta di tesseramento erano sicuramente falsi, dal momento che detto calciatore, fatto figurare come di cittadinanza italiana e nato a Gambettola (Forlì), era in realtà cittadino brasiliano e nato a Londrina (Brasile); - che la sottoscrizione Frisselli Danilo apposta in calce alla richiesta era ugualmente apocrifa per essere stata disconosciuta dal diretto interessato; - che la richiesta di tesseramento era stata sottoscritta, per conto della società, dal Para nella sua qualità di Presidente; - che il Para aveva commesso le falsità consapevolmente, essendosi di certo reso conto, per l’insieme delle caratteristiche fisionomiche e di linguaggio della persona, che il calciatore non era né poteva essere italiano; - che le giustificazioni addotte dal Para (non avere mai avuto rapporti diretti con il Frisselli e dunque non avere avuto sospetti circa la veridicità di quanto contenuto nella richiesta di tesseramento, predisposta da altri e sottoposta alla sua attenzione per la sola firma) non erano convincenti (per ovvi e naturali motivi legati alla necessità, a parte altro, di stabilire con il diretto interessato gli accordi economici e quant’altro occorrente per regolarizzare la sua posizione) ed erano state smentite, in ogni caso, sia dallo stesso Frisselli che da Carobbi Alberto, l’allenatore della squadra e la persona che aveva consigliato l’acquisto del calciatore proprio al Para. Condannava il Para e la società, dunque, alle sanzioni indicate in precedenza. Avverso tale decisione proponevano distinti appelli sia il Para che la A.S. Cesena Calcio a 5, ribadendo nella sostanza la tesi già sostenuta in occasione del giudizio di primo grado; asserendo, cioè, che i contatti con l’atleta non erano stati presi dalla società e neppure dal Para; che questi non aveva mai avuto colloqui personali con il calciatore e non si era reso conto che si trattava di un cittadino straniero perché tratto in inganno dalla italianità del suo nome; che aveva cominciato ad insospettirsi soltanto a seguito delle perplessità manifestategli dagli altri calciatori; da ultimo, che la richiesta di tesseramento era stata predisposta da altri e che il Para l’aveva solamente sottoscritta. Rilevato, dunque, che il comportamento del Para era stato limpido ed in assoluta buona fede e volto al rispetto delle regole e delle norme chiedevano la riforma della decisione impugnata. L’appello della A.S. Cesena Calcio a 5, sottoscritto dal Para nonostante l’inibizione inflittagli dalla Commissione Disciplinare con la decisione all’origine dell’appello, va dichiarato inammissibile. Va da sé, infatti, che in conseguenza dell’inibizione la società avrebbe dovuto essere rappresentata da altro dirigente e non dal Para (art. 14 comma 1 lettera e) C.G.S.) di talché l’appello stesso, privo di sottoscrizione di soggetto che avrebbe potuto legittimamente rappresentare la società, va dichiarato, come già detto, inammissibile. La tassa reclamo va, di conseguenza, incamerata (art. 29 comma 13 C.G.S.). L’appello del Para, proposto invece ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto; non può esserlo per le medesime ragioni poste a fondamento della sua decisione dalla Commissione di primo grado. Anche a non considerare, infatti, le affermazioni del Frissetti e del Carobbi (affermazioni che però, ed ovviamente, un peso devono avere e difatti hanno); anche a non considerare le dichiarazioni di senso diametralmente opposto a quanto sostenuto dal Para, si stava osservando, non è assolutamente credibile che questi, in qualità di Presidente di una società di calcio per di più di piccole dimensioni, come certamente sono quelle della A.S. Cesena Calcio a 5, non abbia saputo che ad essere ingaggiato con il Frisselli altri non era che un calciatore di tot anni di quella certa provenienza, individuato in quel tal luogo in quella certa occasione, visto giocare in quella determinata squadra, giunto a Cesena a seguito di quel tal viaggio e via dicendo. Non è seriamente pensabile che lo abbia acquistato … alla cieca, a scatola chiusa, senza saperne quel minimo di notizie che sono le più immediate ed ovvie in un affare di questo genere, prima fra tutte la nazionalità se non italiana. Ed anche ad ammettere che altri abbia curato l’acquisto, non è pensabile che il Para, Presidente della società, sia rimasto all’oscuro o non sia stato informato di chi veniva a far parte della squadra, di chi era il nuovo calciatore. Meno che mai è ipotizzabile che non ne sia stato informato deliberatamente: perché mai?! Per quale misteriosa ed improbabile ragione?! Per quale motivo, se neppure il Para prospetta una eventualità del genere?! Se non bastasse, non è ugualmente credibile che il Para non abbia mai incontrato il calciatore che la sua società stava acquistando e questo non solo per l’istintiva ed insopprimibile curiosità di conoscere chi pure era stato chiamato a giocare nella sua squadra, ma per le mille ragioni legate alla definizione degli accordi economici ed ai molteplici altri aspetti dell’ingaggio; definizione che difficilmente un Presidente di società quale la A.S. Cesena Calcio a 5 delega ad altri senza minimamente interessarsene o senza minimamente esserne messo al corrente! Da qualsiasi angolo visuale la si riguardi, insomma, la tesi difensiva del Para non può essere in alcun modo creduta, di talché l’addebito di aver tentato di spacciare per italiano un calciatore che in realtà non lo era (e da qui la necessità di non sottoporgli la richiesta di tesseramento per la firma e di falsificarla) può dirsi ampiamente e con giudizio di assoluta certezza dimostrato. Senza che importi più di tanto, così stando le cose, indagare sulle ragioni che hanno indotto la società a non utilizzare il calciatore. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte non par dubbio che l’appello proposto dal Para non meriti di essere accolto (come già anticipato) e che la decisione di primo grado vada, sul punto, integralmente confermata. Per effetto della soccombenza, la tassa reclamo deve essere anche in questo caso incamerata (art. 29 comma 13 C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29, comma 1, C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.C. Cesena Calcio a 5 perché sottoscritto da persona inibita e dispone incamerarsi la tassa reclamo; respinge l’appello come sopra proposto dal Signor Para Paolo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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