• Stagione sportiva: 2005/2006
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05
APPELLO DELL’A.S. CESENA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE
DELLA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE
NELLA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera
della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff.
n. 737 dell’1.8.2005)
SIG. PARA PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI
DUE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione
Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 737 dell’1.8.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05
APPELLO DELL’A.S. CESENA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE
DELLA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE
NELLA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera
della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff.
n. 737 dell’1.8.2005)
SIG. PARA PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI
DUE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione
Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 737 dell’1.8.2005)
Con nota del 10.5.2005 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione
Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque Paolo Para, Presidente della A.S.
Cesena Calcio a 5, per avere inoltrato ai competenti organi federali richiesta
di tesseramento del calciatore brasiliano Danilo Frisselli recante la falsa firma del
calciatore ed indicazione di dati anagrafici di questi ugualmente falsi. Lo deferiva,
dunque, a norma degli artt. 1 comma 1 ed 8 commi 2 e 6 C.G.S. e degli artt. 40
comma 6, 91 e 95 N.O.I.F.. Deferiva pure, a titolo di responsabilità diretta ai sensi
dell’art. 2 comma 4 C.G.S., la A.S. Cesena Calcio a 5.
All’esito del relativo giudizio la Commissione Disciplinare irrogava al Para
l’inibizione per il periodo di anni due ed alla società la penalizzazione di punti 6 (sei)
in classifica da scontare nella stagione sportiva 2005/2006.
Rilevava, in estrema sintesi:
- che i dati anagrafici del Frisselli contenuti nella richiesta di tesseramento erano
sicuramente falsi, dal momento che detto calciatore, fatto figurare come di cittadinanza
italiana e nato a Gambettola (Forlì), era in realtà cittadino brasiliano e nato a
Londrina (Brasile);
- che la sottoscrizione Frisselli Danilo apposta in calce alla richiesta era ugualmente
apocrifa per essere stata disconosciuta dal diretto interessato;
- che la richiesta di tesseramento era stata sottoscritta, per conto della società, dal
Para nella sua qualità di Presidente;
- che il Para aveva commesso le falsità consapevolmente, essendosi di certo reso
conto, per l’insieme delle caratteristiche fisionomiche e di linguaggio della persona,
che il calciatore non era né poteva essere italiano;
- che le giustificazioni addotte dal Para (non avere mai avuto rapporti diretti con il
Frisselli e dunque non avere avuto sospetti circa la veridicità di quanto contenuto
nella richiesta di tesseramento, predisposta da altri e sottoposta alla sua attenzione
per la sola firma) non erano convincenti (per ovvi e naturali motivi legati alla
necessità, a parte altro, di stabilire con il diretto interessato gli accordi economici e
quant’altro occorrente per regolarizzare la sua posizione) ed erano state smentite,
in ogni caso, sia dallo stesso Frisselli che da Carobbi Alberto, l’allenatore della
squadra e la persona che aveva consigliato l’acquisto del calciatore proprio al Para.
Condannava il Para e la società, dunque, alle sanzioni indicate in precedenza.
Avverso tale decisione proponevano distinti appelli sia il Para che la A.S.
Cesena Calcio a 5, ribadendo nella sostanza la tesi già sostenuta in occasione del
giudizio di primo grado; asserendo, cioè, che i contatti con l’atleta non erano stati
presi dalla società e neppure dal Para; che questi non aveva mai avuto colloqui
personali con il calciatore e non si era reso conto che si trattava di un cittadino
straniero perché tratto in inganno dalla italianità del suo nome; che aveva
cominciato ad insospettirsi soltanto a seguito delle perplessità manifestategli dagli
altri calciatori; da ultimo, che la richiesta di tesseramento era stata predisposta da
altri e che il Para l’aveva solamente sottoscritta. Rilevato, dunque, che il comportamento
del Para era stato limpido ed in assoluta buona fede e volto al rispetto delle
regole e delle norme chiedevano la riforma della decisione impugnata.
L’appello della A.S. Cesena Calcio a 5, sottoscritto dal Para nonostante
l’inibizione inflittagli dalla Commissione Disciplinare con la decisione all’origine
dell’appello, va dichiarato inammissibile. Va da sé, infatti, che in conseguenza
dell’inibizione la società avrebbe dovuto essere rappresentata da altro dirigente e
non dal Para (art. 14 comma 1 lettera e) C.G.S.) di talché l’appello stesso, privo di
sottoscrizione di soggetto che avrebbe potuto legittimamente rappresentare la
società, va dichiarato, come già detto, inammissibile.
La tassa reclamo va, di conseguenza, incamerata (art. 29 comma 13 C.G.S.).
L’appello del Para, proposto invece ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali,
è ammissibile ma non può essere accolto; non può esserlo per le medesime
ragioni poste a fondamento della sua decisione dalla Commissione di primo grado.
Anche a non considerare, infatti, le affermazioni del Frissetti e del Carobbi (affermazioni
che però, ed ovviamente, un peso devono avere e difatti hanno); anche a
non considerare le dichiarazioni di senso diametralmente opposto a quanto
sostenuto dal Para, si stava osservando, non è assolutamente credibile che questi,
in qualità di Presidente di una società di calcio per di più di piccole dimensioni,
come certamente sono quelle della A.S. Cesena Calcio a 5, non abbia saputo che
ad essere ingaggiato con il Frisselli altri non era che un calciatore di tot anni di
quella certa provenienza, individuato in quel tal luogo in quella certa occasione,
visto giocare in quella determinata squadra, giunto a Cesena a seguito di quel tal
viaggio e via dicendo. Non è seriamente pensabile che lo abbia acquistato … alla
cieca, a scatola chiusa, senza saperne quel minimo di notizie che sono le più
immediate ed ovvie in un affare di questo genere, prima fra tutte la nazionalità se
non italiana. Ed anche ad ammettere che altri abbia curato l’acquisto, non è
pensabile che il Para, Presidente della società, sia rimasto all’oscuro o non sia stato
informato di chi veniva a far parte della squadra, di chi era il nuovo calciatore. Meno
che mai è ipotizzabile che non ne sia stato informato deliberatamente: perché mai?!
Per quale misteriosa ed improbabile ragione?! Per quale motivo, se neppure il Para
prospetta una eventualità del genere?!
Se non bastasse, non è ugualmente credibile che il Para non abbia mai
incontrato il calciatore che la sua società stava acquistando e questo non solo
per l’istintiva ed insopprimibile curiosità di conoscere chi pure era stato chiamato
a giocare nella sua squadra, ma per le mille ragioni legate alla definizione degli
accordi economici ed ai molteplici altri aspetti dell’ingaggio; definizione che difficilmente
un Presidente di società quale la A.S. Cesena Calcio a 5 delega ad altri
senza minimamente interessarsene o senza minimamente esserne messo al
corrente!
Da qualsiasi angolo visuale la si riguardi, insomma, la tesi difensiva del Para non
può essere in alcun modo creduta, di talché l’addebito di aver tentato di spacciare
per italiano un calciatore che in realtà non lo era (e da qui la necessità di non
sottoporgli la richiesta di tesseramento per la firma e di falsificarla) può dirsi
ampiamente e con giudizio di assoluta certezza dimostrato. Senza che importi più
di tanto, così stando le cose, indagare sulle ragioni che hanno indotto la società a
non utilizzare il calciatore.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte non par dubbio che l’appello
proposto dal Para non meriti di essere accolto (come già anticipato) e che la
decisione di primo grado vada, sul punto, integralmente confermata.
Per effetto della soccombenza, la tassa reclamo deve essere anche in questo
caso incamerata (art. 29 comma 13 C.G.S.).
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29, comma 1,
C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.C. Cesena Calcio a 5 perché
sottoscritto da persona inibita e dispone incamerarsi la tassa reclamo; respinge
l’appello come sopra proposto dal Signor Para Paolo e dispone incamerarsi la
tassa reclamo.
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APPELLO DELL’A.S. CESENA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE
DELLA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE
NELLA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera
della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff.
n. 737 dell’1.8.2005)
SIG. PARA PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI
DUE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione
Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 737 dell’1.8.2005)"