F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05 FERMANA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO RELATIVO AL DIRITTO DI OPZIONE DEL CALCIATORE MENGONI ANDREA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CHIEVO VERONA – Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D del 3.8.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05
FERMANA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO RELATIVO AL DIRITTO
DI OPZIONE DEL CALCIATORE MENGONI ANDREA NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ CHIEVO VERONA – Delibera della Commissione
Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D del 3.8.2005)
Con ricorso del 27.9.2005, la Fermana Calcio s.r.l. ricorre avverso la decisione
della Commissione Tesseramenti del 4.8.2005 con cui era stato respinto il reclamo
dalla stessa Società proposto avverso la decisione della Lega Professionisti Serie
C che aveva dichiarato nullo il diritto di opzione del calciatore Andrea Mengoni.
Riassunti i fatti di causa, la ricorrente in diritto sostiene che le disposizioni di cui
al C.U. n. 221 del 22.3.2005 si applicherebbero solo in caso di opzione e contropzione,
attesa la forma adottata nella norma. A tale tesi ha conferentemente
risposto la Commissione Tesseramenti nella sua decisione, allorchè ha affermato
con condivisa logica, che la interpretazione caldeggiata dalla Fermana
condurrebbe a concludere che nessuna formalità sarebbe necessaria nel caso in
cui fosse stata convenuta la sola possibilità di opzione cosa obiettivamente non
prospettabile, e, del resto, l’uso del singolare è coerente con il contenuto di quella
parte della disposizione destinata a disciplinare le modalità di esercizio della facoltà
contemplate.
In fatto, la tesi dell’invio di due fax al Chievo da parte della Fermana è solo
parzialmente confermata, atteso che uno di essi è contraddistinto da “error” dato
questo che, come è noto, elide la possibilità di sostenere che possa aver
raggiunto lo scopo: il secondo fax riguarda pacificamente altro calciatore e
pertanto non corrobora la tesi della ricorrente, la quale ha peraltro omesso quelle
cautele, nell’invio dei fax, che permettono di individuarne il contenuto in relazione
all’orario di invio ed alla ricezione. La semplice legenda, avulsa dal testo, non
consente infatti alcun riscontro ineludibile.
L’invio del fax è richiesto a pena di nullità in subiecta materia e, pertanto, non
essendo stata fornita la relativa prova al riguardo, il ricorso non può essere accolto.
Consegue l’incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla
Fermana Calcio S.r.l. di Fermo (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa
reclamo.
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