F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05 U.S. RAGUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 E L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE ANTOCI GIUSEPPE SINO AL 30.6.2006 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 8/C del 24.8.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05
U.S. RAGUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 4
PUNTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 E L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE
ANTOCI GIUSEPPE SINO AL 30.6.2006 A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 8/C del
24.8.2005)
Con ricorso in data 19.9.2005, la U.S. Ragusa S.r.l. ha proposto ricorso avverso
la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C di
cui al C.U. n. 8/C del 24 agosto 2005, con la quale venivano inflitti, per violazione
all’art. 1, 1° comma, C.G.S., al presidente Giuseppe Antoci l’inibizione fino al
30.6.2006 e, per responsabilità diretta ex art. 2, 4° comma, C.G.S., all’U. S. Ragusa
la penalizzazione di quattro punti nella classifica del campionato 2005/2006.
L’addebito mosso alla detta Società si basa sul fatto che, avendo la
CO.VI.SO.C. disposto la non ammissione del Ragusa al Campionato di Serie C/2
per una carenza patrimoniale pari a euro 310.769,00, si proponeva tempestivo
ricorso alla F.I.G.C. – CO.VI.SO.C., documentando l’avvenuto ripianamento della
contestata carenza nei parametri PA e PD al 31.3.2004, mediante finanziamenti
infruttiferi e postergati, effettuati pro-quota da tre soci, per complessivi euro
312.000,00; a seguito di ciò il Ragusa era iscritto al campionato di competenza.
Il 25.8.2004, la somma veniva ritirata per intero dal c/c intestato alla Società
presso la Banca Popolare di Ragusa; il successivo 29.9.2004, detto conto veniva
estinto.
Come già rilevato, la Commissione Disciplinare ha ritenuto che l’accaduto
integrasse violazione dell’art. 1 C.G.S. ed ha inflitto le sanzioni surricordate.
Sostiene difensivamente l’U. S. Ragusa, che le condizioni per l’iscrizione al
Campionato sussistevano a prescindere dai finanziamenti effettuati e che tanto
avrebbe reso superfluo il mantenimento sul c/c dell’importo versato; tanto
risulterebbe dalle risultanze del bilancio chiuso al 30.6.2004.
Tale tesi non può essere condivisa; il documento contabile cui si fa riferimento
per dimostrare la non necessarietà del finanziamento non può neppure essere
definito un bilancio, ma una bozza di bilancio, approvata poi solamente solo il
3.11.2004, quando le disposizioni relative all’iscrizione ai campionati inequivocamente
disponevano che la carenza dei parametri PA e PD al 30.3.2004 potevano
essere ripianati con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci che in ogni caso
avrebbero potuto essere rimborsati al termine della stagione sportiva, ove la
società avesse rispettato i parametri di cui all’art. 85, par. IV e V, N.O.I.F...
Tanto è sufficiente per escludere che nella specie il comportamento tenuto
possa essere considerato legittimo e priva di pregio la tesi difensiva.
Ferma pertanto la responsabilità, a diverso, ma coincidente titolo, del
Presidente Antoci e della Società, l’aver ricondotto l’ipotesi in esame a violazione
dell’art 1 C.G.S., impone un riesame dell’entità delle sanzioni inflitte, come del resto
subordinatamente richiesto in ricorso.
Invero, la minore carica di intensità di contrasto alle norme regolamentari insita
nella derubricazione della fattispecie da violazione dell’art. 7, commi 1° e 3°, a
violazione dell’art 1, comma 1, C.G.S. consiglia una riduzione della sanzioni stesse,
anche se rimane elevata la valenza di illegittimità del comportamento tenuto, che
non consente pertanto di modificare la specie di sanzione inflitta alla Società, ma
solo di ridurre da quattro a due punti la penalizzazione nella classifica
del Campionato 2005/2006, e di ridurre altresì la inibizione al Presidente Antoci,
limitandola al 31.1.2006.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi
proposto dall’U.S. Ragusa S.r.l. di Ragusa, riduce la sanzione della penalizzazione
inflitta alla U.S. Ragusa da 4 a 2 punti per la stagione 2005/2006 e quella
dell’inibizione inflitta al dirigente Antoci Giuseppe fissandola al 31.1.2006. Dispone
la restituzione della tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05 U.S. RAGUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 E L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE ANTOCI GIUSEPPE SINO AL 30.6.2006 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 8/C del 24.8.2005)"