F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05 U.S. RAGUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 E L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE ANTOCI GIUSEPPE SINO AL 30.6.2006 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 8/C del 24.8.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05 U.S. RAGUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 E L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE ANTOCI GIUSEPPE SINO AL 30.6.2006 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 8/C del 24.8.2005) Con ricorso in data 19.9.2005, la U.S. Ragusa S.r.l. ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C di cui al C.U. n. 8/C del 24 agosto 2005, con la quale venivano inflitti, per violazione all’art. 1, 1° comma, C.G.S., al presidente Giuseppe Antoci l’inibizione fino al 30.6.2006 e, per responsabilità diretta ex art. 2, 4° comma, C.G.S., all’U. S. Ragusa la penalizzazione di quattro punti nella classifica del campionato 2005/2006. L’addebito mosso alla detta Società si basa sul fatto che, avendo la CO.VI.SO.C. disposto la non ammissione del Ragusa al Campionato di Serie C/2 per una carenza patrimoniale pari a euro 310.769,00, si proponeva tempestivo ricorso alla F.I.G.C. – CO.VI.SO.C., documentando l’avvenuto ripianamento della contestata carenza nei parametri PA e PD al 31.3.2004, mediante finanziamenti infruttiferi e postergati, effettuati pro-quota da tre soci, per complessivi euro 312.000,00; a seguito di ciò il Ragusa era iscritto al campionato di competenza. Il 25.8.2004, la somma veniva ritirata per intero dal c/c intestato alla Società presso la Banca Popolare di Ragusa; il successivo 29.9.2004, detto conto veniva estinto. Come già rilevato, la Commissione Disciplinare ha ritenuto che l’accaduto integrasse violazione dell’art. 1 C.G.S. ed ha inflitto le sanzioni surricordate. Sostiene difensivamente l’U. S. Ragusa, che le condizioni per l’iscrizione al Campionato sussistevano a prescindere dai finanziamenti effettuati e che tanto avrebbe reso superfluo il mantenimento sul c/c dell’importo versato; tanto risulterebbe dalle risultanze del bilancio chiuso al 30.6.2004. Tale tesi non può essere condivisa; il documento contabile cui si fa riferimento per dimostrare la non necessarietà del finanziamento non può neppure essere definito un bilancio, ma una bozza di bilancio, approvata poi solamente solo il 3.11.2004, quando le disposizioni relative all’iscrizione ai campionati inequivocamente disponevano che la carenza dei parametri PA e PD al 30.3.2004 potevano essere ripianati con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci che in ogni caso avrebbero potuto essere rimborsati al termine della stagione sportiva, ove la società avesse rispettato i parametri di cui all’art. 85, par. IV e V, N.O.I.F... Tanto è sufficiente per escludere che nella specie il comportamento tenuto possa essere considerato legittimo e priva di pregio la tesi difensiva. Ferma pertanto la responsabilità, a diverso, ma coincidente titolo, del Presidente Antoci e della Società, l’aver ricondotto l’ipotesi in esame a violazione dell’art 1 C.G.S., impone un riesame dell’entità delle sanzioni inflitte, come del resto subordinatamente richiesto in ricorso. Invero, la minore carica di intensità di contrasto alle norme regolamentari insita nella derubricazione della fattispecie da violazione dell’art. 7, commi 1° e 3°, a violazione dell’art 1, comma 1, C.G.S. consiglia una riduzione della sanzioni stesse, anche se rimane elevata la valenza di illegittimità del comportamento tenuto, che non consente pertanto di modificare la specie di sanzione inflitta alla Società, ma solo di ridurre da quattro a due punti la penalizzazione nella classifica del Campionato 2005/2006, e di ridurre altresì la inibizione al Presidente Antoci, limitandola al 31.1.2006. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’U.S. Ragusa S.r.l. di Ragusa, riduce la sanzione della penalizzazione inflitta alla U.S. Ragusa da 4 a 2 punti per la stagione 2005/2006 e quella dell’inibizione inflitta al dirigente Antoci Giuseppe fissandola al 31.1.2006. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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