F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/10/05 APPELLO DEL SIG. PIZZIGATI MAURO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. FAVARO 1948, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 26.11.2005 – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 9 del 29.9.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/10/05 APPELLO DEL SIG. PIZZIGATI MAURO, PRESIDENTE DELL’A.S.D. FAVARO 1948, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 26.11.2005 – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 9 del 29.9.2005) La societa sportiva U.C.Z.T.L.L. Sinistra Piave proponeva reclamo in data 22.9.2005 innanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico in relazione alla partita disputatasi con la A.S.D. Favaro 1948 in data 18.09.2005 in quanto il calciatore Nicolo Pavanello in campo per la societa Favaro 1948 era tesserato in realtà con la societa San Donà di Piave. Il Giudice Sportivo, accogliendo il reclamo, disponeva, tra l'altro, l’inibizione a carico del Presidente della societa Favaro 1948 sino al 26.11.2005, avendo egli omesso il dovuto controllo nel tesseramento del calciatore. Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d'Appello Federale il Prof. Mauro Pizzigati Presidente della Favaro 1948 assumendo di avere espressamente delegate agli incombenti relativi al tesseramento dei calciatori il dirigente della società Gianfranco Trevisanello che, nella specie, dovrebbe essere ritenuto unico responsabile dell'omesso controllo del tesseramento del calciatore. II ricorso deve essere rigettato. Ed invero, la tesi difensiva secondo la quale il presidente della societa andrebbe esente da sanzione in quanto ha concesso delega generica di rappresentanza della societa al Trevisanello, non puo ritenersi accoglibile. In effetti tale delega autorizza chi la riceve a sostituirsi al presidente nel compimento di singoli atti, ma non solleva il presidente stesso dalla responsabilità che gli deriva dalla carica di rappresentante legale della società. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Sig. Pizzigati Mauro, Presidente dell’A.S.D. Favaro 1948 di Venezia, e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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