F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/10/05 RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE STEFANO UDASSI E DELLA SOCIETÀ POL. SASSARI TORRES S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 44/C del 21.9.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/10/05 RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE STEFANO UDASSI E DELLA SOCIETÀ POL. SASSARI TORRES S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 44/C del 21.9.2005) Il Procuratore Federale ha proposto appello contro la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C che aveva prosciolto, a seguito del deferimento dello stesso Procuratore Federale, sia il calciatore Stefano Udassi, sia la Soc. Pol. Sassari Torres S.p.A., incolpati il primo per aver tirato i capelli al termine della gara al calciatore avversario Jaime Leon Merito e la seconda per la conseguente responsabilità oggettiva. In data 26.9.2004 al termine della partita Acireale/Torres, il Collaboratore dell’Ufficio Indagini, compilava e trasmetteva al Capo dell’Ufficio Indagini un rapporto nel quale testualmente affermava: “a fine partita, al rientro degli spogliatoi, da dietro, il giocatore della Torres numero nove Udassi, tirava i capelli al giocatore dell’Acireale numero sette Merito, scoppia un accenno di rissa subito sedata con l’intervento delle forze dell’ordine. Interrogato immediatamente Udassi alla presenza del D.S. D’Ottavio ammette quanto successo, sentiti pure i giocatori dell’Acireale merito e Pintori Andrea”che veniva di seguito inviato al Procuratore Federale. A seguito del deferimento, la Commissione Disciplinare competente, dopo aver richiesto ed acquisto ulteriori chiarimenti all’Ufficio Indagini e ricevuta ampia documentazione prodotta dalla difesa, ha prosciolto sia il calciatore e sia la Società per “assoluta mancanza di elementi concreti di prova” in quanto “le circostanze di fatto risultano non già acquisite direttamente e le testimonianze provengono da non meglio qualificati astanti”. Contro tale decisione ha proposto appello il Procuratore Federale sostenendo la “valenza probatoria della conoscenza “de relato” in particolare “già innanzi al primo Giudice”, e l’argomento in diritto viene riproposto al Collegio di Appello, “questa Procura aveva evidenziato l’irrilevanza, ai fini della prova, della percezione “diretta” ovvero “de relato” di un fatto ad opera del Collaboratore dell’Ufficio Indagini”. L’appello deve essere accolto. Ritiene questa Commissione che il problema non si possa “restringere” al valore probatorio delle dichiarazioni “de relato” che certamente, come sempre affermato, non possono da sole essere sufficienti a sostenere alcuna accusa. Nel caso in esame vi è la puntuale e precisa affermazione, ribadita tra l’altro in sede di chiarimenti, del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, di aver raccolto (anche se non nella auspicabile forma scritta), la confessione del calciatore Udassi. Tale circostanza non può ai sensi dell’art. 31 lett. A) comma a 1) C.G.S. non assumere rilevanza determinante. Non si tratta quindi né di dichiarazione “de relato”, né, come erroneamente sostenuto dalla impugnata decisione, di dichiarazioni “di astanti”. Per la soluzione del caso in esame infatti ed a ben vedere, a nulla rileva la presenza o meno del Collaboratore dell’Ufficio Indagini ai fatti posti in essere dal calciatore Udassi; il problema è quello di stabilire se il rapporto stilato dal Collaboratore e contenente la sua dichiarazione di aver direttamente ricevuto la confessione dell’incolpato, anche se non verbalizzata nella forma scritta, abbia valenza probatoria. Il rispetto del dettato dell’art. 31 lettera A) comma a1) C.G.S.non consente una soluzione diversa da quella dell’accoglimento dell’appello. Diversamente, si dovrebbe tacciare di falsità il rapporto ufficiale del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, nel quale lo stesso afferma di aver, si ripete, personalmente e direttamente raccolto sia la confessione che le giustificazioni del calciatore. Per questi motivi la CA.F. in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore Federale, infligge al calciatore Udassi Stefano la sanzione della squalifica per una giornata di gara e alla Pol. Sassari Torres S.p.A. la sanzione dell’ammenda di euro 500,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it