F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/10/05 RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE STEFANO UDASSI E DELLA SOCIETÀ POL. SASSARI TORRES S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 44/C del 21.9.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/10/05
RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO
DEL CALCIATORE STEFANO UDASSI E DELLA SOCIETÀ POL.
SASSARI TORRES S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO –
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C
– Com. Uff. n. 44/C del 21.9.2005)
Il Procuratore Federale ha proposto appello contro la decisione della
Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C che aveva
prosciolto, a seguito del deferimento dello stesso Procuratore Federale, sia il
calciatore Stefano Udassi, sia la Soc. Pol. Sassari Torres S.p.A., incolpati il primo
per aver tirato i capelli al termine della gara al calciatore avversario Jaime Leon
Merito e la seconda per la conseguente responsabilità oggettiva.
In data 26.9.2004 al termine della partita Acireale/Torres, il Collaboratore
dell’Ufficio Indagini, compilava e trasmetteva al Capo dell’Ufficio Indagini un
rapporto nel quale testualmente affermava: “a fine partita, al rientro degli spogliatoi, da dietro, il giocatore della Torres numero nove Udassi, tirava i capelli al
giocatore dell’Acireale numero sette Merito, scoppia un accenno di rissa subito
sedata con l’intervento delle forze dell’ordine. Interrogato immediatamente Udassi
alla presenza del D.S. D’Ottavio ammette quanto successo, sentiti pure i giocatori
dell’Acireale merito e Pintori Andrea”che veniva di seguito inviato al Procuratore
Federale.
A seguito del deferimento, la Commissione Disciplinare competente, dopo
aver richiesto ed acquisto ulteriori chiarimenti all’Ufficio Indagini e ricevuta ampia
documentazione prodotta dalla difesa, ha prosciolto sia il calciatore e sia la Società
per “assoluta mancanza di elementi concreti di prova” in quanto “le circostanze di
fatto risultano non già acquisite direttamente e le testimonianze provengono da non
meglio qualificati astanti”.
Contro tale decisione ha proposto appello il Procuratore Federale sostenendo la
“valenza probatoria della conoscenza “de relato” in particolare “già innanzi al primo
Giudice”, e l’argomento in diritto viene riproposto al Collegio di Appello, “questa
Procura aveva evidenziato l’irrilevanza, ai fini della prova, della percezione “diretta”
ovvero “de relato” di un fatto ad opera del Collaboratore dell’Ufficio Indagini”.
L’appello deve essere accolto.
Ritiene questa Commissione che il problema non si possa “restringere” al
valore probatorio delle dichiarazioni “de relato” che certamente, come sempre
affermato, non possono da sole essere sufficienti a sostenere alcuna accusa. Nel
caso in esame vi è la puntuale e precisa affermazione, ribadita tra l’altro in sede di
chiarimenti, del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, di aver raccolto (anche se non
nella auspicabile forma scritta), la confessione del calciatore Udassi. Tale circostanza
non può ai sensi dell’art. 31 lett. A) comma a 1) C.G.S. non assumere
rilevanza determinante.
Non si tratta quindi né di dichiarazione “de relato”, né, come erroneamente
sostenuto dalla impugnata decisione, di dichiarazioni “di astanti”.
Per la soluzione del caso in esame infatti ed a ben vedere, a nulla rileva la
presenza o meno del Collaboratore dell’Ufficio Indagini ai fatti posti in essere dal
calciatore Udassi; il problema è quello di stabilire se il rapporto stilato dal
Collaboratore e contenente la sua dichiarazione di aver direttamente ricevuto la
confessione dell’incolpato, anche se non verbalizzata nella forma scritta, abbia
valenza probatoria. Il rispetto del dettato dell’art. 31 lettera A) comma a1)
C.G.S.non consente una soluzione diversa da quella dell’accoglimento
dell’appello.
Diversamente, si dovrebbe tacciare di falsità il rapporto ufficiale del
Collaboratore dell’Ufficio Indagini, nel quale lo stesso afferma di aver, si ripete,
personalmente e direttamente raccolto sia la confessione che le giustificazioni del
calciatore.
Per questi motivi la CA.F. in parziale accoglimento dell’appello proposto
dal Procuratore Federale, infligge al calciatore Udassi Stefano la sanzione della
squalifica per una giornata di gara e alla Pol. Sassari Torres S.p.A. la sanzione
dell’ammenda di euro 500,00.
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