F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 28/10/05 APPELLO DEL F.C. MATERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TORRENS MARIANO GASTON (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 14.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 28/10/05 APPELLO DEL F.C. MATERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TORRENS MARIANO GASTON (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 14.10.2005) Con decisione pubblicata sul C.U. n. 26 del 5 ottobre 2005, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, in relazione alla gara Ariano Irpino/Matera disputata in data 2 ottobre 2005, ha inflitto al calciatore del F.C. Matera, Mariano Gaston Torrens, la squalifica per n. 5 giornate effettive di gara perché, a fine gara, colpiva alcuni calciatori avversari con calci e pugni. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 14, comma 2 bis, lett. c), C.G.S. trattandosi di condotta di particolare violenza. Avverso tale provvedimento, con atto dell'11.10.2005, il F.C. Matera ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto nel dovuto conto, in sede di commisurazione della sanzione inflitta, la circostanza che la condotta del Torrens sarebbe scaturita quale reazione all'aggressione portata allo stesso e ad altri tesserati del F.C. Potenza dall'allenatore dell'Ariano Irpino. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 32 del 14 ottobre 2005 l'adita Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo del F.C. Matera, rilevando come la provocazione non sia prevista nel Codice di Giustizia Sportiva quale causa esclusiva dell'illecito, né come attenuante alla condotta lesiva, e riaffermando la responsabilità del Torrens in ordine alla condotta ascrittagli, come risultante dagli atti ufficiali di gara, nonché la particolare violenza della stessa. Con atto del 21.10.2005, il F.C. Matera ha proposto avanti a questa Commissione d'Appello Federale reclamo avverso la suddetta deliberazione, richiedendo la riduzione della sanzione inflitta al Torrens a tre sole giornate squalifica. La società reclamante affida il proprio gravame ad un unico, articolato, motivo di diritto, con il quale denunzia violazione o falsa applicazione delle norme del C.G.S. e contraddittorietà della motivazione, per avere l'impugnata decisione, a suo dire, da un lato erroneamente qualificato la condotta del Torrens come di particolare gravità, dall'altro omesso di considerare la provocazione dallo stesso subita ad opera dell'allenatore della squadra avversaria e conseguentemente mancato di valorizzare tale circostanza nella graduazione della sanzione inflitta al proprio tesserato. A suffragio delle proprie censure la ricorrente cita una cospicua serie di precedenti decisioni di diversi Organi di Giustizia Sportiva, dai quali tutti si ricaverebbe, a suo dire, come nell'ordinamento sportivo la provocazione costituisca un'importante e decisiva attenuante ai fini della graduazione della sanzione. Reputa la C.A.F. che il proposto appello non possa trovare accoglimento. Osserva questa Commissione, infatti, come con le modifiche da ultimo apportate all'art. 14 C.G.S., il legislatore sportivo abbia identificato separate e distinte ipotesi di condotta fonte di responsabilità disciplinare, per ciascuna delle quali ha poi previsto una specifica e differente sanzione edittale minima. Nessuna nuova norma, tuttavia, è stata introdotta per ciò che concerne la provocazione, con la conseguenza che tale circostanza non può essere considerata un'attenuante in senso tecnico, ma semplicemente un elemento di valutazione ai fini della commisurazione della pena (alla stessa stregua, ad es., dell'intensità dell'elemento soggettivo). A ciò consegue, a giudizio di questa Commissione, che al giudicante è interdetto, una volta inquadrata una determinata condotta nell'ambito di una delle fattispecie previste dal C.G.S., valorizzare la circostanza della provocazione al fine di irrogare una sanzione inferiore al minimo edittale per la medesima fattispecie legalmente previsto, potendo detta circostanza essere considerata al limitato fine della graduazione della sanzione fra minimo e massimo edittale. Di talché, venendo al caso di specie, dovendosi preliminarmente convenire con gli Organi di Giustizia Sportiva dei precedenti gradi di giudizio in ordine alla qualificazione della condotta del Torrens come “di particolare violenza”, dunque sussumibile all'ipotesi prevista dall'art. 14, comma 2 bis, lett. c), C.G.S., ed essendo per essa prevista una sanzione minima di cinque giornate di squalifica, non resta che conclusivamente affermare che la sanzione inflitta al tesserato del F.C. Matera appare congrua e proporzionata in relazione ai fatti allo stesso ascritti, non potendo tale sanzione essere contenuta al di sotto del minimo edittale. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Matera di Matera e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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