F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 28/10/05 APPELLO DELL’A.C. ANCONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MORTELLITI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 79/C del 19.10.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 28/10/05
APPELLO DELL’A.C. ANCONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MORTELLITI
FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 79/C del 19.10.2005)
Con decisione pubblicata sul C.U. n. 62/C del 4 ottobre 2005, il Giudice
Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione alla gara
Ancona/Bellaria Igea Marina disputata in data 2 ottobre 2005, ha inflitto al calciatore
dell'A.C. Ancona, Francesco Mortelliti, la squalifica per n. 4 giornate effettive
di gara per atto di particolare violenza, consistito nell'aver colpito, con intenzioni
lesive, un avversario con un pugno al viso provocandogli un vistoso ematoma e
costringendo il calciatore colpito a lasciare il campo in barella.
Avverso tale provvedimento, con atto del 7.10.2005, l'A.C. Ancona ha proposto
reclamo alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C,
chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato da quattro a due,
ovvero, in subordine, a tre giornate effettive di gara, sostenendo l'involontarietà del
gesto del Mortelliti o comunque che esso fosse stato compiuto istintivamente dal
calciatore, nel tentativo di divincolarsi da una trattenuta fallosa dell'avversario,
senza reali intenzioni lesive.
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 79/C del 19.10.2005 l'adita Commissione
Disciplinare ha respinto il reclamo dell'A.C. Ancona, rilevando che l'atto violento
compiuto dal Mortelliti, come risultante dal referto dell'assistente dell'arbitro,
sarebbe connotato, per sua stessa natura, dall'intenzionalità, dimostrata dal fatto
che il colpo sia stato inferto con un pugno, atto per definizione violento ed intenzionale.
La misura della sanzione inflitta, poi, sarebbe secondo la Commissione
Disciplinare. congrua, perché appena superiore al minimo e perciò proporzionata
alle caratteristiche dell'atto violento a alle conseguenze dello stesso.
Con atto del 19.10.2005 l'A.C. Ancona ha adito questa Commissione d'Appello
Federale, interponendo gravame avverso la suddetta deliberazione e richiedendo la
riduzione della sanzione inflitta al Mortelliti a tre sole giornate di squalifica.
Secondo la reclamante, la condotta tenuta dal proprio tesserato, ancorché
qualificabile come violenta, sarebbe connotata da un elemento soggettivo di
colposità, ovvero, tutt'al più, di dolo eventuale, non potendosi ravvisare nella
stessa alcun carattere di volontarietà o di dolosa premeditazione, data
l'immediatezza della reazione rispetto alla trattenuta dell'avversario e l'istintività del
gesto. Di conseguenza, sempre secondo la reclamante, la Commissione
Disciplinare avrebbe errato nella commisurazione della sanzione inflitta al calciatore,
poiché la scarsa intensità del dolo dello stesso avrebbe comportato
l'irrogazione di una sanzione contenuta nel minimo edittale.
Reputa la C.A.F. che il proposto appello sia fondato e meriti perciò accoglimento.
Osserva questa Commissione, infatti, come una volta affermata la colpevolezza
dell'autore della condotta violenta, l'elemento soggettivo che la connota debba
essere valutato dal giudicante, non solo al fine della qualificazione giuridica della
condotta medesima, ma anche nella commisurazione della sanzione da infliggere
al colpevole.
Da un tale angolo visuale, ferma restando la correttezza della qualificazione
operata dalla delibera impugnata in ordine alla condotta del Mortelliti come violenta
e lesiva, appaiono fondate le argomentazioni difensive della reclamante, che fa
derivare dall'analisi della condotta medesima, con procedimento logico condivisibile,
la conclusione che il calciatore in parola abbia agito con un grado di intensità
dolosa molto limitata, apparendo quindi congrua e proporzionata a tale limitata
intensità una quantificazione della sanzione contenuta nei limiti minimi edittali.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi
proposto dall’A.C. Ancona di Ancona, riduce a n. 3 gare effettive la sanzione della
squalifica già inflitta al calciatore Mortelliti Francesco e dispone la restituzione della
tassa reclamo.
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