F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 28/10/05 APPELLO DEL CALCIATORE ILIEV IVICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 127 del 25.10.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 28/10/05
APPELLO DEL CALCIATORE ILIEV IVICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA INFLITTA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA A SEGUITO
DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera
della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com.
Uff. n. 127 del 25.10.2005)
Al 28° del primo tempo dell’incontro Messina/Ascoli, valevole per il Campionato
di Serie A, disputatasi a Messina il 22 ottobre 2005, l’Arbitro, in conseguenza di
un fallo di gioco commesso in area dal difensore Domizzi dell’Ascoli in danno
dell’avversario Iliev, concedeva un calcio di rigore al Messina che veniva poi
trasformato.
Il Procuratore Federale, esaminata la documentazione filmata relativa
all’episodio, dalla quale si evidenziava una simulazione del calciatore Iliev, non vista
dall’arbitro, inviava rituale e tempestiva segnalazione al Giudice Sportivo, ex art. 31
comma a3) C.G.S..
Il Giudice Sportivo, ritenuti sussistenti i presupposti per l’utilizzazione della
prova televisiva, ex art. 31 comma a3) C.G.S. ed esaminata la documentazione
filmata relativa all’episodio ripreso da diversi angoli di prospettiva e dalla quale si
evidenziava senza incertezza che l’Iliev aveva simulato il contatto con l’avversario
(simulazione non vista dall’Arbitro che, pertanto non aveva potuto adottare il
conseguente provvedimento tecnico-disciplinare nei confronti dell’Iliev), infliggeva
all’Iliev, per la condotta gravemente antisportiva dal medesimo commessa, la
squalifica per tre giornate effettive di gara.
Sanzione aggravata in quanto connotata da un ulteriore elemento di
antisportività posta in essere dall’Iliev “il quale manifestava la propria esultanza
tipica del calciatore che ha realizzato una rete e “chiama” i propri compagni ad un
abbraccio di congratulazione”.
Avverso questo provvedimento l’Iliev reclamava con procedura d’urgenza
eccependo, in via preliminare l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione
dell’art. 31 comma a3) C.G.S. e nel merito l’insussistenza del fatto.
In subordine, esclusa l’aggravante applicata dal Giudice Sportivo, chiedeva la
riduzione della sanzione a due giornate di squalifica.
La Commissione Disciplinare, con decisione di cui all’oggetto, respingeva il
reclamo confermando il deliberato del Giudice Sportivo.
Avverso questa decisione l’Iliev proponeva rituale e tempestivo reclamo
chiedendo, in via principale, l’annullamento, senza rinvio, della delibera gravata non
sussistendo, a suo avviso, i presupposti ex art. 31 comma a3) C.G.S.; in subordine
chiedeva l’annullamento con rinvio al Giudice di Appello in conseguenza della violazione
del contraddittorio ed in ulteriore subordine, esclusa l’aggravante così
come applicata, la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara.
Ciò premesso, osserva questa C.A.F. che esaustive e probanti sono le risultanze
a carico dell’Iliev come si ricavano dalla documentazione filmata e che evidenziano
la “evidente” simulazione realizzata dall’Iliev, per cui equa e proporzionata risulta
essere la sanzione comminata.
Quanto, poi, alla eccepita violazione del contraddittorio insita, ad avviso del
reclamante, nel fatto che egli, per la ristrettezza dei tempi (reclamo ritualmente
proposto via fax entro le ore 12 del giorno seguente alla pubblicazione del C.U.
recante la decisione che si tendeva gravare e la data, fissata dalla Commissione
Disciplinare alle ore 16 del 25 ottobre 2005, per l’esame del reclamo), non aveva
potuto presenziare al fine di meglio illustrare la sua tesi difensiva,
Osserva, a tal’uopo, questa C.A.F. che l’eccezione è priva di fondamento e deve
essere rigettata.
Invero, vertendosi in tema di procedimento d’urgenza regolato dall’art. 32 n. 8
del C.G.S., correttamente la Cmmissione Disciplinare, anche a tutela del tesserato
reclamante, ha nell’immediatezza fissato la seduta di trattazione del reclamo con
onere dell’Iliev di essere presente avendone fatto all’uopo richiesta.
Infatti, come sancito dall’art. 17 n. 2 C.G.S., le sanzioni che comportino squalifiche
dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente
successivo a quello di pubblicazione del C.U. (24 ottobre 2005).
Con la conseguenza, negativa per l’Iliev, che una posticipazione della seduta
della Commissione Disciplinare e tenutosi conto del turno infrasettimanale del
Campionato fissato per il 26 ottobre 2005, avrebbe, per il medesimo, comportato
l’ingiusta impossibilità di parteciparvi nella ipotesi in cui la Commissione
Disciplinare lo avesse prosciolto dall’addebito contestatogli.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore
IlievIvica e dispone l'incameramento della tassa reclamo.
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