F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 03/11/05 APPELLO DELL’A.S. SANTELIANA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA SANTELIANA/SPINETE DEL 4.9.2005 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 30 del 6.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 03/11/05 APPELLO DELL’A.S. SANTELIANA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA SANTELIANA/SPINETE DEL 4.9.2005 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 30 del 6.10.2005) All'esito della gara Santeliana/Spinete, disputata il 4.9.2005 e terminata con il punteggio di 2-2, la A.S. Santeliana proponeva reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, erano stati schierati i calciatori Doganieri Donato e Romano Gian Mario in posizione irregolare, perché squalificati. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 6 ottobre 2005, dichiarava inammissibile il reclamo per vizio di forma per non avere la reclamante prodotto la ricevuta della raccomandata comprovante l'invio di copia del reclamo alla società controparte. Avverso tale decisione ha proposto appello la A.S. Santeliana, opponendo che la suddetta Commissione Disciplinare aveva errato nel ritenere che essa società non aveva inviato alla controparte copia del reclamo e reiterando la propria richiesta di aggiudicazione “a tavolino” della gara. Il reclamo è fondato. La reclamante ha, infatti, prodotto la ricevuta della raccomandata a suo tempo inviata alla controparte. Gli atti, pertanto, vanno restituiti alla Commissione Disciplinare per l'esame di merito del reclamo suddetto, previo annullamento della decisione impugnata. La tassa di reclamo, ai sensi dell'art. 29 comma 13 C.G.S., va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.S. Santeliana di Sant’Elia a Pianisi (Campobasso), annulla la decisione impugnata, ai sensi dell’art. 33, comma 5, C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità e rinvia gli atti, per il giudizio di merito, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise. Ordina la restituzione della tassa reclamo.
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