F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 03/11/05 APPELLO DEL CALCIATORE CAMARA IBRAHIMA SORY AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI CESSAZIONE DEL PROPRIO VINCOLO CON IL PARMA F.C. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D del 16.9.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 03/11/05
APPELLO DEL CALCIATORE CAMARA IBRAHIMA SORY AVVERSO LA
REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI CESSAZIONE DEL PROPRIO VINCOLO
CON IL PARMA F.C. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n.
7/D del 16.9.2005)
Con la decisione impugnata veniva rigettato il ricorso proposto dal difensore
del calciatore Camara Ibrahim Sory, volto ad ottenere la declaratoria di
cessazione del vincolo sportivo che lo univa alla società Parma F.C. a partire dalla
stagione 2000-2001.
La difesa del calciatore, in particolare, aveva contestato il diritto della società
parmense di tesserarlo automaticamente, con contratto da professionista, a seguito
del compimento del diciannovesimo anno di età, ai sensi dell'art. 33, comma 2,
N.O.I.F., dovendosi assumere che il calciatore non aveva espresso alcuna volontà
al riguardo e che il consenso dello stesso era, a tal fine, imprescindibile alla luce del
principio consensualistico che nell'ordinamento generale regola la formazione dei
contratti di lavoro.
II ricorso veniva respinto muovendo dalla considerazione che, in base alla
normativa federale, alla società calcistica che ha tesserato un giovane di serie
spetta il diritto di stipulare con il giovane stesso, che abbia compiuto il
diciannovesimo anno di età, il primo contratto di calciatore professionista,
di durata massima triennale, e che tale diritto ha natura meramente potestativa, e
pertanto se esercitato dà vita al rapporto indipendentemente dall’espressione del
consenso da parte del calciatore.
Con il reclamo in trattazione, il difensore del calciatore in questione è tornato
motivatamente ad insistere per ottenere la declaratoria di avvenuta cessazione del
vincolo sportivo con la società parmense e l’affermazione dell’insussistenza di
alcun rapporto contrattuale con la medesima.
La società Parma F.C. ha controdedotto.
II reclamo non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, essendo stato
sottoscritto dal solo difensore del calciatore Camara.
Deve, infatti, farsi riferimento al chiaro disposto dell'art. 29, comma 1, C.G.S.,
che pretende sia il tesserato, e quindi direttamente la parte, a proporre il reclamo
(dunque sottoscrivendolo), potendo solo farsi “assistere” da persona di fiducia
(senza obbligo, peraltro, di particolare qualificazione professionale o iscrizione
all’albo), munita di delega, ai sensi dell'art. 30, commi 6 e 8 C.G.S..
Per i sopraindicati motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29,
comma 1, C.G.S., l’appello come sopra proposto dal calciatore Camara Ibrahima
Sory e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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