F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 04/11/05 APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E L’AMMENDA DI _ 3.000,00 INFLITTA AL SIG. MANCINI ROBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 145 del 3.11.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 04/11/05
APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E L’AMMENDA
DI _ 3.000,00 INFLITTA AL SIG. MANCINI ROBERTO (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.
145 del 3.11.2005)
Come da Comunicato Ufficiale del 27 ottobre 2005, il Giudice Sportivo, l’indomani
della gara Internazionale/Roma del 26 ottobre 2005, ha inflitto al sig. Roberto
Mancini, allenatore della società Internazionale, la sanzione della squalifica per due
giornate effettive di gara e l’ammenda di _ 3.000,00 perché il medesimo “nel rientro
verso gli spogliatoi a fine gara, rincorso l’Arbitro, gli urlava numerose frasi di tenore
minaccioso e irriguardoso, venendo alla fine trattenuto e allontanato a forza da persone
addette allo staff societario; infrazione rilevata dall’arbitro e dal collaboratore
dell’Ufficio indagini”.
Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, investita
della richiesta dell’Internazionale di riduzione, secondo giustizia, della sanzione
disciplinare irrogata, ha confermato il decisum di prime cure, risultato equo anche
tenuto conto dell’orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi,
e quindi entrambe le penalità ivi inflitte, osservando che “dalla relazione del
collaboratore dell’Ufficio Indagini e dal referto dell’arbitro – entrambe fonti privilegiate
di prova – risulta in modo inequivoco che, al termine della gara, il Mancini
ha tenuto una condotta censurabile sotto il profilo disciplinare nei confronti del
direttore di gara, in quanto gli rivolgeva frasi irriguardose e minacciose, tanto da
dover essere trattenuto e allontanato con la forza da dipendenti della Società”.
Con il reclamo in trattazione, la società milanese torna ad insistere sull’unico
profilo in realtà sollevato anche in secondo grado, costituito non tanto dalla fondatezza
o meno della dichiarazione di responsabilità del tesserato in argomento,
quanto dalla sproporzione della pena irrogata, con la contestazione, altresì, del
richiamo a “casi analoghi”.
Orbene, pur dando atto che il richiamo a “casi analoghi” è del tutto ultroneo, ciò
che in questa sede rileva, e che pertanto comporta la conferma del decisum di
primo e secondo grado, è che non si evincono affatto i lamentati connotati di sproporzione
nella sanzione inflitta, tenuto conto del comportamento dell’incolpato,
reo, come può ricavarsi anche dalla relazione in data 26 ottobre 2005 del collaboratore
dell’Ufficio inquirente federale che ha assistito direttamente ai fatti, di
atteggiamenti platealmente ingiuriosi e gravemente minacciosi, verificatisi in
maniera continuativa al termine della gara in questione finanche in ambienti prossimi
a quelli riservati agli ufficiali di gara.
Per i sopraindicati motivi la C.A.F respinge l’appello del F.C. Internazionale
Milano S.p.A. di Milano e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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