F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05 APPELLO DELL’U.S. ZAGAROLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE VISCONTI VALERIO FINO AL 31.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 88 del 21.4.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05 APPELLO DELL’U.S. ZAGAROLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE VISCONTI VALERIO FINO AL 31.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 88 del 21.4.2005) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio squalificava fino al 31.3.2006 il calciatore della U.S. Zagarolo Visconti Valerio perché, durante la gara Marino/Zagarolo del 12.3.2005 del Campionato Juniores Provinciale, si avvicinava minacciosamente all’arbitro sputandogli sulla divisa (C.U. n.26 del 17 marzo 2005). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio rigettava il reclamo proposto dalla U.S. Zagarolo, motivato dal fatto che il calciatore che aveva sputato “attingendo l’arbitro” sul fianco destro fosse altro calciatore e cioè Francesco Paniccia; sottolineava come il Direttore di gara avesse ribadito nel suo referto che il calciatore che aveva sputato era stato da lui ben osservato sul viso e riconosciuto nel suo spogliatoio ove era stato convocato e dove si scusava con l’arbitro per il gesto compiuto (C.U. n.88 del 21 aprile 2005). Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la U.S. Zagarolo sostenendo che ricorresse “palese motivazione su punto decisivo della controversia”. L’appello è infondato e va quindi rigettato. A parte eventuali profili di inammissibilità (terzo grado di giudizio, mancanza di motivazioni) dagli atti emerge chiaramente come il responsabile dei fatti sia stato il calciatore Visconti Valerio riconosciuto a più riprese dal direttore di gara (le cui dichiarazioni fanno piena prova) il quale ha più volte affermato, anche alla Commissione Disciplinare e poi al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, che a rendersi autore della violazione al Codice di Giustizia Sportiva era stato il calciatore Visconti Valerio, n.16 che mai aveva abbandonato la propria panchina fino al termine della gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Zagarolo di Zagarolo (Roma) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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