F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05 APPELLO DELL’ A.C. WIPPTAL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.C. ST. GEORGEN/AC WIPPTAL DELL’11.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 17 del 6.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05 APPELLO DELL’ A.C. WIPPTAL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.C. ST. GEORGEN/AC WIPPTAL DELL’11.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 17 del 6.10.2005) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino - Alto Adige accoglieva il reclamo proposto dalla società S.C. St. Georgen, che lamentava la irregolarità della gara St. Georgen/Wipptal dell’11.9.2005 per la partecipazione alla stessa, nelle file del Wipptal, di tre calciatorii non aventi titolo a prendere parte alla gara. Infliggeva pertanto, alla società Wipptal la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di St. Georgen 3 – Wipptal 0, al dirigente Barison Diego l’inibizione fino al 16.10.2005, alla società Wipptal l’ammenda di euro 52,00 (C.U. n.17 del 6 ottobre 2005). Ricorreva alla Commissione d’Appello Federale la Wipptal sostenendo come corretta fosse stata la identificazione dei tre calciatori di cui in premessa. Chiedeva pertanto la revoca delle sanzioni disciplinari adottate. L’appello è inammissibile. Il ricorso infatti, peraltro illegittimamente sottoscritto da Marcotto Maurizio, all’epoca del ricorso inibito, non è stato inviato in copia alla controparte, così come espressamente previsto dall’art. 33.2 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 29, comma 1 e 33, comma 2 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Wipptal di Vipiteno (Bolzano) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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