• Stagione sportiva: 2005/2006
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05
APPELLO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE
INFLITTA AL PRESIDENTE, SIGNOR LOTITO CLAUDIO, PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 11,
COMMA 2 DELL’ALLEGATO B (REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE
ARBITRALI) DEL REGOLAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI
CALCIATORI E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI _ 1.000,00 INFLITTA
ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO
DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff.
n. 109 del 13.10.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05
APPELLO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE
INFLITTA AL PRESIDENTE, SIGNOR LOTITO CLAUDIO, PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 11,
COMMA 2 DELL’ALLEGATO B (REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE
ARBITRALI) DEL REGOLAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI
CALCIATORI E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI _ 1.000,00 INFLITTA
ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO
DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff.
n. 109 del 13.10.2005)
La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, di seguito
a deferimento del Procuratore Federale del 13 settembre 2005, ha assunto il 13
ottobre 2005 la decisione di cui in epigrafe, infliggendo le sanzioni della ammonizione
nei confronti del Presidente della S.S. Lazio e dell’ammenda di _ 1000,00
nei confronti della medesima società.
Con atto d’appello, ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., è stata
proposta impugnazione avverso il provvedimento in esame.
L’appellante, che riveste la qualifica - ai sensi dell’art. 10.1 N.O.I.F.- di dirigente
federale poiché ricopre la carica di Consigliere di Lega nell’ambito della Lega
Nazionale Professionisti, ha in primo luogo eccepito l’incompetenza della
Commissione Disciplinare a giudicare in prima istanza in ordine ai procedimenti
disciplinari riguardanti i dirigenti federali a norma dell’ art. 26 C.G.S. nuovo testo,
che - a far data dal 4 ottobre 2005 - ha demandato a questa C.A.F. la predetta competenza;
inoltre è stata rilevata la violazione o errata applicazione o interpretazione
dell’ art. 1 C.G. S. in correlazione con l’omesso esame di un punto decisivo della
controversia prospettato dagli incolpati ed indi la conseguente insufficienza o
illogicità della motivazione al riguardo.
In particolare il ricorrente, in proprio e nella qualità, lamenta – richiamando
all’uopo precedenti giurisprudenziali concernenti inosservanze e/o ritardi
nell’adempimento di lodi arbitrali superiori a due anni – che la Commissione
Disciplinare, a fronte delle giustificazioni addotte al riguardo dalla parte, abbia
incongruamente ritenuto configurare violazione dei doveri di lealtà, correttezza e
probità un ritardo di 50 giorni.
Preliminarmente, rileva questo decidente che sull’eccezione di incompetenza
prospettata con l’ appello in esame non v’è luogo a provvedere in ragione
del tempo intercorso tra l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 26 C.G.S. e la
decisione della Commissione Disciplinare impugnata.
Nel merito il ricorso è fondato.
Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato, invero, emerge
il vizio della motivazione lamentato dall’ odierno ricorrente.
In proposito si rileva quanto segue.
La Commissione Disciplinare così si è espressa: “Dagli atti ufficiali risulta che la
Società, in persona del Presidente e legale rappresentante Claudio Lotito, non ha
provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dalla Camera arbitrale della F.I.G.C.
n. 28 s/s 2004/2005 nei termini previsti, ma soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione
della trasmissione degli atti alla Procura Federale da parte della
Commissione Agenti di Calciatori. Tale comportamento, per giurisprudenza
costante, integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che
sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di
lealtà,correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Le affermazioni difensive non sono fondate sia perché il principio della sospensione
feriale dei termini non trova applicazione nell’ordinamento federale, sia perché il
termine di trenta giorni per l’effettuazione del pagamento non è stato comunque
rispettato, sia perché nel caso specifico il Lotito è stato deferito in qualità di dirigente
di società e non come dirigente federale. Deve conseguentemente affermarsi
la responsabilità del Lotito, alla quale segue quella diretta della società d’appartenenza”.
In relazione al punto specifico della decisione sopra richiamato, si rileva l’ insufficienza
ed illogicità della motivazione, e deve osservarsi che nel caso in esame
sussiste il vizio dedotto, atteso che la decisione della Commissione Discplinare non
ha fornito ampia ed esaustiva contezza dell’iter logico argomentativo in virtù del
quale, con poco attenta ed incoerente applicazione del disposto di cui all’ art. 1
C.G.S., ha irrogato le sanzioni disciplinari a carico del Presidente e della società
reclamanti, omettendo di valutare compiutamente le argomentazioni difensive
prospettate al riguardo.
Il giudice di primo grado, per vero, è incorso in un chiaro travisamento del fatto
(che si risolve nel vizio della motivazione denunciato), perché ha omesso di valutare
oggettive e note circostanze di fatto, esplicitate in sede di giudizio disciplinare,
relative alle condizioni economico–finanziarie della S.S. Lazio ed alle conseguenti
priorità nell’esercizio di impresa che, lungi dal denotare l’intento del soggetto
obbligato di volersi sottrarre all’adempimento del Lodo arbitrale, costituiscono
ragionevole giustificazione del ritardo ed, in logica conseguenza, non configurano
la fattispecie di illecito disciplinare contestata. Deve, dunque, concludersi che
la condotta della S.S. Lazio e del suo massimo dirigente, per modalità e circostanze
di svolgimento, non ha denotato spregio o disinteresse per le norme che
sovrintendono l’attività sportiva tali comunque da concretamente e fondatamente
essere riconducibili alla violazione dei doveri previsti dall’art. 1 C.G.S..
L’odierno appello, pertanto, deve essere accolto e conseguentemente deve
disporsi la restituzione della tassa versata.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto
dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma, annulla l’impugnata delibera e dispone la restituzione
della tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05
APPELLO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE
INFLITTA AL PRESIDENTE, SIGNOR LOTITO CLAUDIO, PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 11,
COMMA 2 DELL’ALLEGATO B (REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE
ARBITRALI) DEL REGOLAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI
CALCIATORI E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI _ 1.000,00 INFLITTA
ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO
DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff.
n. 109 del 13.10.2005)"