F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05 APPELLO DELL’U.S. LADISPOLI AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVO AL CALCIATORE STORARI MARCO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 4/D del 29.7.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05 APPELLO DELL’U.S. LADISPOLI AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVO AL CALCIATORE STORARI MARCO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 4/D del 29.7.2005) Con reclamo del 30.9.2005, l’U.S. Ladispoli ricorreva avverso il provvedimento della Commissione Vertenze Economiche in data 29.7.2005 con cui era stata respinta la richiesta della stessa Società di ottenere, ai sensi dell’art. 99 bis NOIF il compenso forfettario ivi previsto per la formazione impartita al calciatore Marco Storari, che aveva militato nella stagione sportiva 1994/1995 nel Ladispoli ed aveva fatto il suo esordio effettivo in Serie A con il F.C. Messina Peloro il 12. 9. 2004. Va esaminata preliminarmente l’eccezione procedurale della controinteressata Società Messina, che lamenta il mancato invio del preannuncio di reclamo da parte del Ladispoli, con violazione dell’art. 34, n. 1 C.G.S.. In conformità alla già affermata giurisprudenza di questa Commissione, l’eccezione non ha pregio: deve infatti ritenersi che l’art. 46, quarto comma, costituisca norma speciale rispetto all’art. 33 C.G.S. e che pertanto nella fattispecie non risulti applicabile la normativa invocata. Venendo al merito, risulta pacifico che lo Storari risulta tesserato, come Giovane di Serie, dalla A. S. Roma per le stagioni 90/91, 91/92, 92/93 e 93/94; successivamente, per la sola stagione 94/95, risulta tesserato per il Ladispoli, ove prese parte complessivamente a dodici gare. Successivamente, il calciatore ha militato in due riprese presso il Perugia, per una stagione al Montevarchi, per tre all’Ancona e per una al Napoli, prima di giungere al Messina, ove solo nel 2004 ha disputato la sua prima partita in serie A. Su questa base, il Ladispoli, unica Società dilettantistica presso cui il calciatore ha militato, reclama la corresponsione, per intero, del compenso di cui all’art. 99 bis N.O.I.F.. La norma invocata, la cui formulazione è stata in diverse sedi ritenuta insoddisfacente, prevede la corresponsione del compenso forfettario quale contropartita della formazione impartita al calciatore. Va subito detto che l’aggettivo forfettario ha il solo significato di stabilire che la misura del compenso è fissa e che lo stesso va pertanto ripartito tra gli aventi diritto, ove siano più di uno; ogni altra lettura del vocabolo appare fuorviante ed ingiustificata. Ciò posto, la norma è chiara (almeno) nello stabilire che origine del diritto al premio è la formazione impartita al calciatore; nella specie, devesi dunque stabilire se in effetti, considerati i trascorsi dello Storari prima di arrivare al Ladispoli, possa ritenersi che tale Società abbia impartito una formazione al calciatore. La previa appartenenza dello Storari alla Roma, quale Giovane di Serie per quattro stagioni sportive, sino all’età di diciassette anni compiuti, impone una riflessione non solo cronologica; devesi evidenziare che le Società professionistiche di rango, quale deve essere considerata al di là di alcun dubbio la Roma, hanno particolari e specializzati tecnici che curano i giovani, tanto da ottimizzare l’identificazione ed il soddisfacimento delle diverse esigenze, non solo tecniche, degli stessi. Inoltre, all’età di diciassette anni, appare plausibile ritenere che, dopo quattro stagioni sportive, la formazione del calciatore debba ritenersi conclusa e ciò a prescindere dal successivo sviluppo della di lui carriera, stante che se è condivisibile la tesi secondo cui ogni esperienza può successivamente contribuire al miglioramento del rendimento dell’atleta, tanto non può però considerarsi preparazione, ma naturale sviluppo delle di lui doti, in virtù dell’esperienza mano a mano formatasi nel calciatore. Dovendo dunque applicare una norma che non crea dubbi nel legare la corresponsione del compenso alla formazione impartita al calciatore, nel caso di specie deve escludersi che il Ladispoli abbia concorso nella formazione dello Storaci, la formazione del quale deve ritenersi compiuta presso la Roma, in quattro stagioni di permanenza presso quella Società quale Giovane di Serie; è appena il caso di rilevare che appare ininfluente l’ulteriore specificazione secondo cui lo Storari, per un breve periodo della stagione 94/95, sarebbe stato in prestito presso il Ladispoli, cosa questa che esime dall’affrontare la tematica della ritualità della produzione attestante tale elemento. Il reclamo non può essere pertanto accolto; consegue l’incameramento della tassa relativa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Ladispoli di Ladispoli (Roma) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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