F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05 APPELLO DELL’U.S.D. VICTORIA IVEST AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA, EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVO AL CALCIATORE ALBINO MARCELLO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D dell’8.9.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05 APPELLO DELL’U.S.D. VICTORIA IVEST AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA, EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVO AL CALCIATORE ALBINO MARCELLO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D dell’8.9.2005) Con decisione pubblicata sul C.U. n. 6/D dell'8.9.2005, la Commissione Vertenze Economiche ha respinto il reclamo proposto in data 6.7.2005 dall'U.S.D. Victoria Ivest al fine di ottenere il pagamento, da parte del Modena F.C., del premio alla carriera previsto dall'art. 99 N.O.I.F. per il calciatore Marcello Albino, sia per prescrizione del relativo diritto di natura economica, sia per mancanza del presupposto legale atto a far insorgere il diritto al pagamento di detto premio. In particolare, la C.V.E., accogliendo sul punto l'eccezione formulata dalla società resistente, ha evidenziato come l'Albino, precedentemente al tesseramento a favore della società ricorrente, avesse militato, ancorché come “giovane di serie”, in altra società professionistica (Torino Calcio). Avverso tale provvedimento, con atto spedito in data 5.10.2006, l'U.S.D. Victoria Ivest ha proposto reclamo avanti a questa Commissione d'Appello Federale, reiterando le proprie richieste e censurando l'impugnata delibera in punto di accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere. Reputa la C.A.F. che il proposto appello non possa trovare accoglimento In disparte ogni valutazione circa la fondatezza o meno dell'eccezione di intervenuto integrale decorso del termine prescrizionale sollevata prime cure dalla difesa del Modena F.C., appare a questa Commissione assorbente la circostanza, correttamente evidenziata anche dalla delibera impugnata, secondo la quale il calciatore Albino, che ha esordito in Serie A appunto nel Modena F.C., risulti essere stato tesserato, prima che per la società reclamante, per altra società appartenente alla Lega Professionisti, per la stagione sportiva 1985 - 1986. Ciò, già di per sé, sarebbe sufficiente ad escludere la ricorrenza del presupposto integrante il diritto a percepire il premio alla carriera di cui all'99 N.O.I.F. da parte della società dilettantistica nelle cui fila il calciatore ha militato. A ciò si aggiunga che, come risulta dallo storico dell'Albino, lo stesso è stato tesserato per una sola stagione sportiva per l'U.S.D. Victoria Ivest (1986 - 1987), mentre in quella precedente e per ben quindici stagioni successive è sempre stato tesserato per società professionistiche, prima di esordire in Serie A, nella fila del Modena F.C., in data 14.9.2002. E poiché, secondo la costante giurisprudenza di questa C.A.F., nella verifica della ricorrenza del presupposto integrante il diritto a percepire il premio di cui all'art. 99 N.O.I.F. il giudicante non può esimersi dal valutare, anche al di là delle mere risultanze formali della carriera del calciatore che abbia esordito nella massima serie, l'efficacia causale che sulla preparazione dello stesso possa presumibilmente aver avuto, secondo un prudente apprezzamento, la società dilettantistica, appare logico concludere che, nel caso di specie, nessun premio debba essere riconosciuto alla società reclamante, per la quale l'Albino è stato tesserato per un solo anno, oltretutto proveniente da altra società appartenente alla sfera professionistica, non potendo di certo presumersi che sulla complessiva preparazione sportiva del calciatore in questione possa aver in qualche modo influito quella temporalmente assai limitata parentesi nelle fila dell'U.S.D. Victoria Ivest. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S.D. Victoria Ivest di Torino e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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