F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05 APPELLO DELL’U.S. VILLENEUVE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLENEUVE/CVR 2005 DELL’11.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 9 del 29.9.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05 APPELLO DELL’U.S. VILLENEUVE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLENEUVE/CVR 2005 DELL’11.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 9 del 29.9.2005) L’U.S. Villenevue impugnava la decisione resa dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d’Aosta che le aveva inflitto la punizione sportiva di perdita della gara Villeneuve/CVR 2005 dell’11.9.2005, denunciando l’inammissibilità del reclamo proposto dalla CVR 2005 alla Commissione Disciplinare, per omessa notifica alla controparte. In effetti dopo avere disposto specifici accertamenti, ed in esito alle acquisizioni ottenute, è stato possibile rilevare come la società ricorrente non avesse avuto alcuna notizia del gravame. La raccomandata, con la quale doveva essere portata al corrente del ricorso alla Commissione Disciplinare, era stata infatti inviata ad un indirizzo che non corrispondeva più a quello contenuto negli appositi elenchi formati dal Comitato Regionale - Piemonte - Valle d’Aosta – contenenti per l’anno in corso l’indicazione dei recapiti ufficiali delle sedi societarie. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’U.S. Villeneuve di Villeneuve (Aosta) annulla l’impugnata delibera e ripristina il risultato di 0-0 conseguito in campo nella gara sopraindicata e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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