F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05 APPELLO DELL’A.S. ANASTASIO SALVATORE A.S.D. (GIÀ REAL CASTELLUCCIO) AVVERSO LE SANZIONI DELLE INIBIZIONI INFLITTE FINO AL 31.12.2007 AI SIGNORI PANE ANTONINO E PANE ANASTASIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 8 del 28.9.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05
APPELLO DELL’A.S. ANASTASIO SALVATORE A.S.D. (GIÀ REAL CASTELLUCCIO)
AVVERSO LE SANZIONI DELLE INIBIZIONI INFLITTE FINO AL
31.12.2007 AI SIGNORI PANE ANTONINO E PANE ANASTASIO, PER VIOLAZIONE
DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2°
Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore Giovanile e Scolastico
– Com. Uff. n. 8 del 28.9.2005)
Con delibera in data 28.9.05 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato
Regionale Basilicata del Settore Giovanile e Scolastico infliggeva, tra l’altro, la
sanzione sportiva della inibizione, fino al 31.12.2007, al Sig. Pane Antonino e al Sig.
Pane Anastasio rispettivamente Presidente e Dirigente accompagnatore della
società Real Castelluccio, attualmente A.S. Anastasio Salvatore, per violazione
dell’art. 1 comma 1) C.G.S..
In particolare, i predetti, sono stati ritenuti responsabili, unitamente ad altri
dirigenti della società, di aver impiegato in almeno quattro gare i calciatori Tedesca
Fabio e Gallo Roberto i quali in realtà non hanno mai preso parte alle gare. Al loro
posto, sotto false generalità, sono scesi in campo calciatori di categoria superiore
che per la mancata collaborazione dei dirigenti della ricorrente non è stato possibile
identificare.
Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso a questa Commissione
d’Appello Federale il Sig. Pane Antonino per sé e per il Dirigente accompagnatore
Pane Anastasio, assumendo la loro estraneità ai fatti addebitati i quali, anche se
non contestati, dovrebbero tuttavia essere attribuiti alla esclusiva responsabilità del
Direttore sportivo della società Sig. Pranzani Mario già inibito dal Giudice Sportivo
di 2° Grado sino al 31.12.2008.
Premesso quanto sopra, occorre subito rilevare che il ricorso proposto nell’interesse
di Pane Anastasio deve essere dichiarato inammissibile in quanto risulta
sottoscritto dal Sig. Pane Antonino il quale, essendo inibito, non avrebbe potuto
sottoscrivere il ricorso in esame.
Deve invece essere rigettato il ricorso proposto dal Sig. Pane Antonino.
Ed infatti, non essendo in contestazione la sussistenza dei gravi fatti addebitati,
non può non riconoscersi la responsabilità a lui derivante dalla carica di Presidente
della società avendo egli comunque omesso i controlli in ordine al tesseramento ed
impiego dei calciatori che nella sua qualità avrebbe dovuto esercitare. Tale comprovata
colpevole omissione induce a ritenere assolutamente infondato il ricorso in
esame.
Per questi motivi la C.A.F. per l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Anastasio
Salvatore di Pignola (Potenza) così decide:
- Dichiara inammissibile, per la parte inerente la sanzione dell’inibizione fino al
31.12.2007 inflitta al Sig. Pane Anastasio, perché sottoscritto da Presidente
inibito;
- Respinto per la parte inerente la sanzione dell’inibizione fino al 31.12.2007 inflitta
al Presidente Sig. Pane Antonino.
- Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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