F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05 APPELLO DELL’ U.S. FELTRESEPREALPI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. FELTRESEPREALPI/U.C. Z.T.L.L. SINISTRA PIAVE DEL 25.9.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 12 del 13.10.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05
APPELLO DELL’ U.S. FELTRESEPREALPI AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA U.S. FELTRESEPREALPI/U.C. Z.T.L.L. SINISTRA PIAVE DEL 25.9.2005
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto
del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 12 del 13.10.2005)
L’U.C. ZTLL Sinistra Piave inoltrava reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado
presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico lamentando
che nell’incontro di calcio del 25.9.2005 con la U.S. Feltreseprealpi, terminato
con il punteggio 6 a 0 a favore della Feltrese, avrebbe preso parte alla gara il
calciatore Del Bianco Alessandro, non tesserato per quest’ultima società.
Il Giudice Sportivo di 2° Grado, accogliendo il reclamo, infliggeva alla U.S.
Feltreseprealpi la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 nonché, l’ammenda di Euro 80,00, l’inibizione a carico del Dirigente accompagnatore
Sig. Polloni Roberto sino all’11.12.2005, per violazione delle norme federali
sull’impiego dei giocatori e, l’inibizione a carico del Presidente della medesima
società fino all’11.12.2005, per aver omesso il dovuto controllo nel tesseramento
dei calciatori.
Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso a questa Commissione
d’Appello Federale la U.S. Feltreseprealpi, assumendo che il calciatore Del Bianco
Alessandro era regolarmente tesserato per la società ricorrente a far data dal
17.9.2005 e quindi regolarmente in campo nella gara del 25.9.2005.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, dall’esame della documentazione allegata è rimasto provato che il
calciatore Del Bianco è stato regolarmente tesserato dalla società ricorrente
il 17.9.2005 e che di tale tesseramento è stata data rituale comunicazione con
raccomandata spedita in pari data al Comitato Regionale Veneto (vedi certificazione
in atti dell’Ufficio Tesseramento e copia ricevuta raccomandata) .
Ne deriva, che, nella gara del 25.9.2005 il calciatore Del Bianco è stato regolarmente
impiegato dalla U.S. Feltrese con la conseguenza che va annullata la decisione
del Giudice Sportivo di 2° Grado e va ripristinato il risultato di 6 a 0 a favore
della Feltrese conseguito sul campo con restituzione della tassa versata.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto
dall’U.S. Feltreseprealpi di Feltre (Belluno), annulla l’impugnata delibera ripristinando
il risultato di 6 – 0 conseguito in campo nella gara sopraindicata e dispone la
restituzione della tassa reclamo.
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