F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05 APPELLO DELLA POLIVALENTE S. DAMASO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA VIGNOLA 1907/SAN DAMASO DELL’11.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 12 del 6.10.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05
APPELLO DELLA POLIVALENTE S. DAMASO AVVERSO LA DECLARATORIA
DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA VIGNOLA 1907/SAN
DAMASO DELL’11.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 12 del 6.10.2005)
Il ricorso inoltrato dalla società Polivalente San Damaso veniva dichiarato
inammissibile dalla Commissione Disciplinare “perché inoltrato alla controparte ad
un indirizzo diverso da quello indicato sull’annuario 2004-2005”. Si motivava
inoltre il provvedimento deducendo che l’annuario per la stagione in corso era
ancora in corso di stampa.
In effetti dagli atti in possesso della Commissione è stato invece possibile
rilevare come l’indirizzo cui era stato inviato il ricorso fosse esattamente quello
relativo alla sede sociale, così come risultante dalla scheda di iscrizione inoltrata
dalla società A.S. Vignola al Comitato Regionale, per la partecipazione alla
corrente stagione sportiva.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto
dalla Polisportiva S. Damaso di San Damaso (Modena), annulla l’impugnata
delibera, ai sensi dell’art. 33, comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata
inammissibilità con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Emilia Romagna per il giudizio di merito e dispone la
restituzione della tassa reclamo.
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