F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05 APPELLO DELLA POLIVALENTE S. DAMASO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA VIGNOLA 1907/SAN DAMASO DELL’11.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 12 del 6.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05 APPELLO DELLA POLIVALENTE S. DAMASO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA VIGNOLA 1907/SAN DAMASO DELL’11.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 12 del 6.10.2005) Il ricorso inoltrato dalla società Polivalente San Damaso veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare “perché inoltrato alla controparte ad un indirizzo diverso da quello indicato sull’annuario 2004-2005”. Si motivava inoltre il provvedimento deducendo che l’annuario per la stagione in corso era ancora in corso di stampa. In effetti dagli atti in possesso della Commissione è stato invece possibile rilevare come l’indirizzo cui era stato inviato il ricorso fosse esattamente quello relativo alla sede sociale, così come risultante dalla scheda di iscrizione inoltrata dalla società A.S. Vignola al Comitato Regionale, per la partecipazione alla corrente stagione sportiva. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla Polisportiva S. Damaso di San Damaso (Modena), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33, comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna per il giudizio di merito e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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