F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05 APPELLO DELLA POLISPORTIVA STELLA AVVERSO DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA ASAR/STELLA DEL 25.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 13 del 12.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05 APPELLO DELLA POLISPORTIVA STELLA AVVERSO DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA ASAR/STELLA DEL 25.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 13 del 12.10.2005) L’ A.P. Stella Rimini propone appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna che ha dichiarato inammissibile il reclamo in ordine alla regolarità delle gare ASAR 1972/A.P. Stella Rimini del 25.9.2005, 2^ Categoria, Girone T, rilevando l’inoltro dello stesso alla controparte presso indirizzo erroneo e diverso, rispetto a quello pubblicato sull’annuario 2004/2005 del Comitato Regionale Emilia-Romagna. Nel momento in cui è stato interposto reclamo alla Commissione Disciplinare non risultava ancora pubblicato l’annuario 2005/2006. La reclamante ha fatto quindi riferimento all’annuario 2004/20005 che indicava per la ASAR 1972 l’indirizzo in Viale Vespucci n.6 Riccione e nel detto indirizzo sono stati inviati gli atti. Il contraddittorio era stato quindi validamente costituito e da ciò consegue l’erronea declaratoria di inammissibilità emessa nel precedente grado processuale, con conseguente piena fondatezza dell’appello in esame, che merita quindi integrale accoglimento. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla Polisportiva Stella di Rimini annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33, comma 4 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna per il giudizio di merito e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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