F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05 APPELLO DELLA POLISPORTIVA STELLA AVVERSO DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA ASAR/STELLA DEL 25.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 13 del 12.10.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05
APPELLO DELLA POLISPORTIVA STELLA AVVERSO DECLARATORIA DI
INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA ASAR/STELLA DEL
25.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Emilia Romagna – Com. Uff. n. 13 del 12.10.2005)
L’ A.P. Stella Rimini propone appello avverso la delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna che ha dichiarato
inammissibile il reclamo in ordine alla regolarità delle gare ASAR 1972/A.P. Stella
Rimini del 25.9.2005, 2^ Categoria, Girone T, rilevando l’inoltro dello stesso alla
controparte presso indirizzo erroneo e diverso, rispetto a quello pubblicato
sull’annuario 2004/2005 del Comitato Regionale Emilia-Romagna.
Nel momento in cui è stato interposto reclamo alla Commissione Disciplinare
non risultava ancora pubblicato l’annuario 2005/2006. La reclamante ha fatto quindi
riferimento all’annuario 2004/20005 che indicava per la ASAR 1972 l’indirizzo in
Viale Vespucci n.6 Riccione e nel detto indirizzo sono stati inviati gli atti.
Il contraddittorio era stato quindi validamente costituito e da ciò consegue
l’erronea declaratoria di inammissibilità emessa nel precedente grado processuale,
con conseguente piena fondatezza dell’appello in esame, che merita quindi
integrale accoglimento.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto
dalla Polisportiva Stella di Rimini annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33,
comma 4 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità con rinvio degli
atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna
per il giudizio di merito e dispone la restituzione della tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05 APPELLO DELLA POLISPORTIVA STELLA AVVERSO DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA ASAR/STELLA DEL 25.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 13 del 12.10.2005)"