F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05 APPELLO DELLA S.C. CARIOCA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL PRESIDENTE, SIGNOR PASQUALE MIELE PER MESI 6 E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI _ 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 10 del 6.10.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05
APPELLO DELLA S.C. CARIOCA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
INFLITTA AL PRESIDENTE, SIGNOR PASQUALE MIELE PER MESI 6 E LA
SANZIONE DELL’AMMENDA DI _ 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera del
Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore
Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 10 del 6.10.2005)
A seguito della denuncia sporta dalla Segreteria del Settore per l’Attività
Giovanile e Scolastica il Procuratore Federale deferiva innanzi il Giudice Sportivo di
2° Grado il Presidente della S.C. Carioca, Pasquale Miele, nonché la Società stessa,
rispettivamente per violazione di cui gli artt. 24 e 33 del Regolamento del
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con riferimento all’art. 94, lettera b),
delle N.O.I.F., per aver “percepito somme di denaro per lo svincolo del calciatore
Spina Luigi, in contrasto con le norme federali e dell’art. 1 del C.G.S., per responsabilità
diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente”.
A seguito di ciò il Giudice Sportivo di 2° Grado deliberava di inibire il Presidente
della S.C. Carioca per mesi 6 da ogni attività e di comminare alla società l’ammenda
di _ 800,00.
Contro tale provvedimento proponeva ricorso il Miele, in proprio e quale
Presidente della Società nell’interesse di quest’ultimo.
L’indagine svolta ha accertato, oltre ad altri fatti che non hanno interessato il presente
procedimento, che al genitore del calciatore Luigi Spina era stata richiesta
nell’occasione della domanda di svincolo la somma di _ 450,00 a titolo di “rette”
scadute.
Da ciò il deferimento per violazione degli artt. 24 e 33 del Regolamento del
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con riferimento all’art. 94, lettera b),
N.O.I.F..
Tale articolo vieta: “…la corresponsione da parte della società a propri tesserati,
a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel
contratto od eventuali sue modificazioni…”.
Prescindendo quindi da qualunque inutile commento in questa sede, sulle risultanze
delle indagini svolte, non vi è dubbio come il Presidente della S.C. Carioca
sia stato condannato per un fatto diverso da quello per il quale è stato deferito.
L’art. 94, lettera b), infatti vieta che ai giovani calciatori vengano corrisposte
somme non previste dai contratti regolarmente depositati in Federazione. E la ratio
è di facile comprensione.
Nel caso in esame, si ripete, è stata contestata la violazione di una norma che
punisce una condotta esattamente contraria a quella accusatoria e cioè quella di
corrispondere (e non richiedere) somme non dovute ai calciatori.
Il ricorso pertanto, per la parte relativa alla sanzione inflitta al Presidente va accolto.
Non può essere accolto, invece, e va dichiarato inammissibile, il ricorso fatto per
conto della Società, in quanto il Presidente non aveva, al momento della sottoscrizione,
poteri rappresentativi proprio a causa della sanzione inibitoria.
Per questi motivi la C.A.F. per l’appello come sopra proposto dalla S.C. Carioca
di Barra (Napoli) così decide:
- Dichiara inammissibile, per la parte inerente la sanzione dell’ammenda inflitta alla
società;
- Accoglie, per la parte inerente la sanzione dell’inibizione inflitta al Presidente
Signor Pasquale Miele, annullando la relativa decisione;
- Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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