F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05 APPELLO DELL’A.S. COSENZA CALCIO AVVERSO SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 21.11.2005 CON OBBLIGO DI GIOCARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE LE RESTANTI PARTITE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 4.11.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05 APPELLO DELL’A.S. COSENZA CALCIO AVVERSO SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 21.11.2005 CON OBBLIGO DI GIOCARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE LE RESTANTI PARTITE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 43 del 4.11.2005) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 20 del 21 settembre 2005 il Giudice Sportivo sospendeva in via cautelare il campo della A.S. Cosenza, trasmetteva gli atti all’Ufficio Indagini per acquisire ulteriori elementi probatori e riservava la decisione all’esito dei detti richiesti accertamenti. Con successivo provvedimento definitivo, pubblicato sul C.U. del 26 ottobre 2005, facendo riferimento agli elementi istruttori acquisiti, ed in particolare, alla dettagliata e documentata relazione dell’Ufficio Indagini, il Giudice Sportivo, accogliendo il reclamo della A.S. Ebolitana, comminava alla A.S. Cosenza la perdita della gara e squalificava tra l’altro il campo della soccombente con obbligo di giocare in campo neutro ed a porte chiuse le restanti partite casalinghe fino al 21.11.2005. Il detto provvedimento veniva gravato da reclamo che la Commissione Disciplinare rigettava con pronuncia pubblicata sul C.U. n.43 del 4 novembre 2005. Avverso il riferito provvedimento reiettivo proponeva rituale di appello la A.S. Cosenza Calcio, deducendo 5 analitici motivi di doglianza a sostegno delle proprie ragioni. Il primo motivo d’appello, ai limiti dell’inammissibilità sia perché non deduce quali norme sarebbero state violate, sia per le questioni di fatto trattate, non merita comunque accoglimento. Al di là, infatti, dei disordini posti in essere dalle contrapposte tifoserie, in ordine ai quali ha ricevuto adeguata sanzione anche la squadra dell’Ebolitana, la gravità della sanzione inflitta alla società odierna appellante è correlata al fatto di violenza fisica patito dal portiere della squadra ospitante ad opera di un sostenitore della squadra ospitata durante una fase di gioco, e per di più, proprio all’inizio della partita, che ne ha comportato il ricovero in ospedale, impedendogli di terminare la partita medesima. Il fatto in sé non è neanche smentito dall’appellante e risulta in ogni caso oggettivamente acclarato dalle minuziose prove storiche e documentali acquisite agli atti. Quanto al secondo motivo di appello, lo stesso non merita accoglimento perché è in atti prova documentale che la squadra ospitante ha fatto quanto nelle sue possibilità per predisporre adeguato servizio d’ordine. Ed invero, in data 14.9.2005 ha inoltrato richiesta per la predisposizione di necessaria assistenza della Forza Pubblica in relazione all’imminente partita, sia presso il Comando Stazione Carabinieri di Eboli, sia presso la locale Polizia Municipale, mentre, con successiva comunicazione in data 16.9.2005 la Stazione dei Carabinieri è stata altresì informata che alla società Cosenza Calcio erano stati trasmessi 500 biglietti di ingresso alla partita, onde dare adeguato conto, proprio ai fini organizzativi del servizio d’ordine, del presumibile arrivo dei sostenitori avversari (docc. pagg. 46, 47 e 48 del fascicolo). Quanto al terzo motivo, lo stesso risulta infondato perché la decisione del Giudice Sportivo ha ampiamente ed espressamente tenuto conto della fattiva collaborazione dei dirigenti (di entrambe le società) al fine di prevenire incidenti, mentre la delibera della Commissione Disciplinare ha preso ricognitivamente atto che detti comportamenti avevano già avuto sufficiente considerazione. In ordine al quarto motivo, anch’esso non condivisibile, devono essere distinti due fatti aventi autonoma e diversa rilevanza giuridica. Nel primo sono ricompresi i disordini delle contrapposte tifoserie, prima, durante e dopo la partita, ed in relazione ai detti fatti, esulanti comunque dal thema decidendum, è stata sanzionata anche la Ebolitana. Il secondo fatto è rappresentato dall’inaudita e proditoria violenza fisica comminata ai danni del portiere della squadra ospitante nei primi minuti di gioco da parte di un sostenitore della squadra del Cosenza Calcio. Risulta palese dalla minuziosa indagine acquisita agli atti e dalla cospicua documentazione alla medesima allegata che questo secondo fatto ha assunto maggior gravità rispetto ai disordini delle contrapposte tifoserie ponendosi come causa di una loro maggior diffusione, ed influendo in via autonoma sull’irregolare andamento della gara, che in relazione al medesimo è stata dapprima temporaneamente e quindi definitivamente sospesa. La gravità del detto fatto merita quindi una sua valutazione e sanzione autonoma che non può essere in alcun modo sminuita o attenuata da altri concorrenti fatti. Questa Commissione, peraltro, ha già avuto modo con precedente pronuncia di affermare che: “Ogni sanzione viene applicata senza che possano rilevare i parametri valutativi che in un caso diverso inducono ad una diversa pena” (C.U. riunione 2.8.2004, appello della S.S. Savoia). L’infondatezza di tutti i pregressi motivi di appello porta conseguenzialmente al rigetto del quinto motivo (erroneamente in ricorso indicato come sesto). Le argomentazioni addotte infatti, non hanno in alcun modo scalfito la gravità dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata, per cui non si ravvisano motivi per ridurre la sanzione erogata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Cosenza Calcio di Rende (Cosenza) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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