F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 14/11/05 APPELLO S.S. SOLLEONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S.O. OME/S.S. SOLLEONE 18.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Ð Com. Uff. n. 14 del 6.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 14/11/05 APPELLO S.S. SOLLEONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S.O. OME/S.S. SOLLEONE 18.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Ð Com. Uff. n. 14 del 6.10.2005) Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, rilevata sinteticamente la fondatezza del reclamo proposto dalla controparte societ. U.S.O.OME, atteso che il calciatore Botturi, in forza allÕodierna reclamante, risultava schierato nella gara de qua in posizione irregolare perch. non aveva regolarmente scontato la squalifica inflitta come da Com. Uff. n. 38 del 19 maggio 2005 e riportata nel Campionato Under 21 riserve, ha disposto a carico della Solleone la perdita della gara per 0-3 e lÕirrogazione dell’ammenda di _ 100,00, oltre alla squalifica del calciatore per una ulteriore gara e allÕinibizione del dirigente Scalvini fino a tutto il 6 novembre 2005. Con il reclamo in trattazione, la societ. Solleone afferma che il Botturi era, invece, pienamente legittimato a partecipare allÕincontro di cui si discute, avendo scontato la squalifica nella prima gara di Campionato Under 21 riserve, disputata il 17 settembre 2005, e dove il detto calciatore avrebbe avuto titolo di partecipare in posizione di fuori quota. A tal proposito richiama, a suo presunto vantaggio, la pronunzia interpretativa resa dalla Corte Federale nella riunione del 18 dicembre 2003 (Com. Uff. n. 12/CF). Le argomentazioni della reclamante, seppur suggestive, non convincono. Risulta, infatti, evidente che la necessit. di espiare la punizione nella squadra di militanza ed in gare omogenee rispetto a quella di origine posta alla base della sanzione stessa (con l’effetto che solo qualora non ricorra il carattere di omogeneità . tra la gara del passato incriminata e gare attuali la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla societ. di attuale appartenenza del calciatore, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa), a cui faceva riferimento la Corte Federale con la richiamata pronunzia, non esclude che si debba tener conto del cambiamento di status del giocatore nel frattempo intervenuto, nel senso che non pu. considerarsi validamente scontata la squalifica inflitta al termine dell’anno precedente disputato a pieno titolo nel campionato Under 21 quando l’anno successivo il giocatore avrebbe titolo a partecipare a gare di detto campionato unicamente come fuori quota, e non più quindi a titolo ordinario e diretto. L’attenta lettura del parere interpretativo della Corte Federale, che peraltro non affronta pienamente nel merito la problematica di cui in questa sede si discute, non smentisce lÕimpianto argomentativo qui accennato, n. il precedente di questa Commissione dÕAppello, richiamato dallÕistante, si appalesa conferente al caso in trattazione. Non  vero, infatti, che deve considerarsi del tutto irrilevante, ai fini dellÕindividuazione delle gare ÒomogeneeÓ, la posizione (in quota ovvero fuori quota) rivestita dal calciatore rispettivamente nella gara ÒincriminataÓ e nelle gare in cui la pena va scontata, e la Corte Federale, dal canto suo, si  limitata a considerare irrilevante la circostanza che nella gara ÒincriminataÓ il calciatore sia in quota o fuori quota, ma non ha affermato in alcun modo che il cambiamento di status nel frattempo eventualmente intervenuto (da in quota a fuori quota) non debba rivestire effetti dal punto di vista dellÕespiazione della sanzione sulla base del principio dellÕomogeneit. Delle gare. La pur sintetica deliberazione di prime cure merita, in definitiva, conferma. Per questi motivi la C.A.F. respinge lÕappello come sopra proposto dalla S.S. Solleone di Gussago (Brescia) e dispone lÕincameramento della tassa reclamo.
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