F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 14/11/05 APPELLO DELLÕU.S. POLISTENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POLISTENA/NUOVA ARCHI DEL 2.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Ð Com. Uff. n. 37 del 18.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 14/11/05 APPELLO DELLÕU.S. POLISTENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POLISTENA/NUOVA ARCHI DEL 2.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Ð Com. Uff. n. 37 del 18.10.2005) Con atto del 20.10.2005 la U.S. Polistena ha ritualmente e tempestivamente proposto appello alla C.A.F. avverso le decisioni della Commissione Disciplinare come in epigrafe indicate. Sostiene la societ. Polistena che il calciatore Giovinazzo Felice Diego, gi. tesserato in favore della societ. Deliese, dovendo scontare una giornata di squalifica residua dalla stagione sportiva 2004/2005, sanzione scontata non prendendo parte alla gara del Campionato di Eccellenza dellÕ11.9.2005 Deliese/Taurianovese, a seguito del trasferimento dalla Deliese alla societ. Polistena in data 17.9.2005, risultava Ð per quanto esposto Ð in posizione regolare nella gara Polistena / Nuova Archi del successivo 2.10.2005. LÕappello va accolto. Dalla corretta ricostruzione dei fatti cos. come riportata dallÕappellante Polistena, scaturisce la regolarit. dellÕimpiego del calciatore Giovinazzo nella gara di cui trattasi. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dellÕappello come sopra proposto dallÕU.S. Polistena di Polistena (Reggio Calabria), annulla lÕimpugnata decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria e ripristina il risultato di 2 Ð 0 conseguito in campo nella gara Polistena/Nuova Archi del 2.10.2005. Ordina la restituzione della tassa reclamo.
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