F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 14/11/05 APPELLO DELL’U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. NEGRI ANTONIO FINO AL 31.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Ð Com. Uff. n. 36 del 21.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 14/11/05 APPELLO DELL’U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. NEGRI ANTONIO FINO AL 31.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Ð Com. Uff. n. 36 del 21.10.2005) Con atto del 28.10.2005 la societ. U.S. Ariano Irpino interponeva appello alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, che aveva confermato la sanzione dell’inibizione inflitta fino al 31.1.2006 al Sig. Negri Antonio, allenatore della societ. appellante. Lamenta l’U.S. Ariano Irpino la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.31 A) C.G.S. da parte della Commissione Disciplinare in quanto quest’ultima non avrebbe preso in considerazione documentazione filmata prodotta dalla società che dimostrerebbe l’estraneit. del Negri dai fatti addebitatigli. Correttamente la Commissione Disciplinare non ha consentito l’acquisizione di tale documentazione per due ordini di motivi: - la non tempestivit. del conferimento del supporto audiovisivo, strettamente disposto dalla norma entro le ore 12,00 del giorno successivo alla gara; - la chiara e confermata osservazione diretta da parte dell’ufficiale di gara dell’episodio di cui trattasi, l’aggressione verbale e fisica del Negri nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. I predetti motivi comportano la reiezione dell’appello dell’U.S. Ariano Irpino. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’ U.S. Ariano Irpino di Ariano Irpino (Avellino) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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