F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 21/11/05 APPELLO A.S.D. F.C. SERRAMAZZONI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRAMAZZONI/CASTELNUOVO DEL 9.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Ð Com. Uff. n. 15 del 26.10.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 21/11/05
APPELLO A.S.D. F.C. SERRAMAZZONI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRAMAZZONI/CASTELNUOVO DEL 9.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna Ð Com. Uff. n. 15 del 26.10.2005)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 15 del 26 ottobre 2005 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, decidendo in merito al reclamo proposto dalla F.C. Castelnuovo A.S.D. per la posizione irregolare di Gianmarco Gianaroli, calciatore della A.S.D.F.C. Serramazzoni, nella gara Serramazzoni/Castelnuovo del 9.10.2005, accoglieva il reclamo e condannava la F.C. Serramazzoni alla perdita della gara per 0-3 ed il Gianaroli alla squalifica per una giornata. Avverso detta decisione la A.S.D.F.C. Serramazzoni proponeva appello non contestando la irregolarit. della posizione del Gianaroli, ma facendo presente che la ragione di tale irregolarit., prevista dallÕart. 34 punto 3 delle N.O.I.F. (partecipazione ad attivit. agonistica della Lega di calciatore ÒgiovaneÓ senza autorizzazione) avrebbe dovuto essere sanzionata a norma dellÕart. 7 punto 5 C.G.S. siccome espressamente richiamato dallÕart. 34 punto 3 delle N.O.I.F.. Poich. la Commissione aveva erroneamente applicato, invece, le sanzioni di cui allÕart. 12 C.G.S., chiedeva lÕannullamento delle sanzioni inflitte e la loro sostituzione con quella prevista dal citato art. 7 punto 5 C.G.S. (penalizzazione di uno o pi punti in classifica). LÕappello della F.C. Serramazzoni, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, ammissibile ma non pu. essere accolto. In effetti lÕart. 34 punto 3 delle N.O.I.F. richiama espressamente, ai fini della sanzione da applicare al caso del ÒgiovaneÓ impiegato in gare di Lega senza autorizzazione, il disposto di cui allÕart. 7 punto 5 C.G.S.. Bisogna osservare, tuttavia, che la disposizione richiamata dallÕart. 34 punto 3 delle N.O.I.F, non art. 7 punto 5 C.G.S. nella versione attuale, ma nella versione precedente alla modifica del codice; versione, questÕultima, corrispondente allÕattuale art. 12 C.G.S.. Si tratta, in definitiva, del mancato coordinamento delle N.O.I.F. alla introduzione nellÕordinamento federale del nuovo C.G.S., laddove allÕaggiornamento di questÕultimo avrebbe dovuto corrispondere la correzione delle altre norme federali che lo richiamano; in particolare, e per quel che qui interessa, dellÕart. 34 punto 3 delle N.O.I.F. che avrebbe dovuto essere corretto sostituendo al richiamo allÕart. 7, comma 5, C.G.S. il diverso richiamo allÕart. 12, comma 5, C.G.S.. Prova di quanto fin qui sostenuto risiede nel fatto che lÕattuale art. 7 C.G.S. disciplina materia (violazioni in materia gestionale ed economica) del tutto estranea sia allÕimpiego non regolare in gara di un calciatore sia alla previsione di sanzioni inerenti lo svolgimento delle gare, laddove proprio lÕart. 12 del C.G.S. che disciplina, per lÕappunto, le sanzioni inerenti alla disputa delle gare. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte non par dubbio che la Commissione Disciplinare ha applicato correttamente al caso in esame le sanzioni di cui allÕart. 12 punto 5 C.G.S., e che lÕappello della F.C. Serramazoni debba essere, come gi. detto, respinto. Quanto alla tassa reclamo, questa, a norma dellÕart. 29 comma 13 C.G.S., deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge lÕappello come innanzi proposto dal F.C. Serramazzoni di Pavullo nel Frignano (Modena) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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